F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 040/CSA pubblicata del 4 Novembre 2022 – ASD Olimpus Roma

Decisione n. 040/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 028/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 028/CSA/2022-2023, proposto dalla ASD Olimpus Roma in data

10.10.2022,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 083 del 05.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2022, l’avv. Patrizio Leozappa e uditi per la reclamante il Direttore Generale Alessandro Angelucci ed il Sig. Daniele D’Orto;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La ASD Olimpus Roma ha impugnato la decisione del 5.10.2022 (Com. Uff. n. 83), con la quale il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 ha comminato la sanzione della squalifica per n. 2 giornate di gara effettive inflitta al proprio allenatore, sig. Daniele D’Orto, “Per aver preso parte ad un tafferuglio con tesserati della squadra avversaria, tenendo un comportamento offensivo nei confronti degli avversari e degli arbitri”.

Episodio occorso al 19° minuto del primo tempo regolamentare della gara ASD Sandro Abate Avellino/ASD Olimpus Roma del 30.09.2022, valevole per il campionato di Serie A Calcio a 5 e riportato dall’Arbitro nel referto di gara nei seguenti termini: “Partecipava al tafferuglio inveendo contro gli avversari e contro gli arbitri cercando di far valere le proprie ragioni a difesa della propria squadra e addebitando la colpa dell’accaduto agli avversari."

Il reclamante fonda il suo gravame sulla contraddittorietà tra referto arbitrale e decisione impugnata, atteso che la seconda qualifica come offensivo il comportamento dell’allenatore, laddove invece il primo si limita a descrivere una sua partecipazione al tafferuglio mediante generiche “invettive”, comunque chiaramente tese a far valere la difesa delle ragioni della propria squadra in relazione all’accadimento che ha scatenato il tafferuglio, ossia un fallo di gioco commesso da un giocatore della società reclamante ai danni di un calciatore avversario che ha innescato l’entrata in campo di tutti i tesserati, prima, della ASD Sandro Abate Avellino e, poi, in “reazione”, della ASD Olimpus Roma. Ad avviso della reclamante, l’allenatore ha in verità cercato di sedare gli animi, al più proferendo frasi di protesta per l’accaduto, anche brusche, ma mai offensive o ingiuriose nei confronti degli avversari.

Nell’impugnare, poi, anche la sanzione dell’ammenda di euro 400,00 comminatale dal Giudice Sportivo, chiedendone l’annullamento o la riforma, la reclamante lamenta la palese irragionevolezza e la non proporzionalità rispetto all’ammenda di euro 700,00 inflitta alla società consorella Sandro Abate. L’illegittimità denunciata emerge ad avviso della reclamante dalle stesse motivazioni della decisione impugnata, che così recita: “AMMENDA Euro 700,00 SANDRO ABATE FIVE SOCCER - Perché nel corso del primo tempo, in seguito ad un contrasto di gioco subito da un proprio calciatore, tutti i propri tesserati presenti in panchina facevano ingresso in campo intervenendo a difesa del proprio calciatore, provocando la reazione della panchina avversaria che a sua volta faceva ingresso in campo. Le due compagini venivano a diverbio dando vita ad un tafferuglio cui prendevano parte anche alcuni sostenitori locali provenienti dalle tribune, e si protraeva per circa 10 minuti fintanto che le forze dell'ordine ed i commissari presenti sul posto riuscivano a ristabilire le condizioni della ripresa del gioco. Perché propri sostenitori nel corso dell'incontro rivolgevano ai sostenitori avversari frasi offensive. Per indebita presenza di propri sostenitori al termine del primo tempo nella parte antistante gli spogliatoi che tenevano un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti della terna arbitrale mentre rientrava negli spogliatoi (R.A.- R.C.d.C.).

Il tutto a fronte dell’ammenda di euro 400,00 comminata alla società reclamante, che si fonda invece sulla seguente motivazione: “Perché nel corso del 1°tempo tutti i propri tesserati presenti in panchina facevano ingresso in campo venendo a diverbio con i tesserati della squadra avversaria dando vita ad un tafferuglio che si protraeva per circa 10 minuti fintanto che le forze dell'ordine ed i commissari presenti sul posto riuscivano a ristabilire le condizioni per la ripresa dell'incontro (R.A.- R.C.d.C.).

Secondo la reclamante, risulta in definitiva acclarato dagli stessi atti ufficiali di gara sia il fatto che i tesserati della ASD Olimpus Roma sono entrati solo in campo per cercare di evitare ulteriori liti dopo essere stati provocati (come affermato dallo stesso Giudice Sportivo) e a difesa di un loro calciatore colpito al volto con fuoriuscita di sangue da due giocatori locali (poi sanzionati dall’arbitro), sia che il Giudice Sportivo ha sanzionato con una ammenda di euro 400,00 la reclamante, a fronte dell’ammenda di euro 700,00 inflitta alla consorella Sandro Abate, nonostante quest’ultima sia stata riconosciuta responsabile, a differenza della prima, di plurime violazioni, consistenti: 1) nell’entrata in campo di tutti i tesserati, con conseguente provocazione della reazione della panchina avversaria; 2) nella entrata in campo e nella partecipazione ai tafferugli di sostenitori provenienti dalle tribune; 3) nelle frasi offensive rivolte dai sostenitori della Sandro Abate ai sostenitori avversari; 4) nella indebita presenza di sostenitori locali nella parte antistante gli spogliatoi alla fine del primo tempo che tenevano comportamenti irriguardosi nei confronti della terna arbitrale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, essendo meritevoli di considerazione le doglianze volte a censurare la mancata puntuale valutazione, da parte del Giudice Sportivo, di tutte le circostanze fattuali emergenti dagli atti ufficiali di gara e la non congrua determinazione delle sanzioni inflitte sia all’allenatore che alla Società reclamante.

In particolare, risulta per tabulas, innanzi tutto, che, in effetti, l’entrata in campo della panchina e dell’allenatore della ASD Olimpus Roma sia avvenuta per reazione all’entrata in campo della panchina avversaria, a seguito del fallo di gioco subito da un calciatore della Sandro Abate Avellino. Circostanza, questa, che, alla luce delle sanzioni inflitte, non sembra essere stata tenuta in adeguata considerazione dalla decisione impugnata.

Il referto arbitrale, poi, descrive – ma solo genericamente – di invettive dell’allenatore D’Orto, il cui comportamento, pertanto, non si ha elementi per definire, così come ha fatto il Giudice Sportivo, “offensivo” nei confronti degli avversari. Il che conduce a ridurre la sanzione della squalifica comminata nei suoi confronti ad una giornata effettiva. Quanto alla sanzione dell’ammenda, esigenze di giusta dosimetria, anche in relazione alla sanzione comminata alla ASD Sandro Abate Avellino, responsabile di plurime violazioni, rendono accoglibile il reclamo sotto il profilo del quantum della sanzione, ritenendosi congrua una ammenda di euro 200,00 (duecento).

Sulla base di quanto precede, il reclamo va dunque parzialmente accolto e le sanzioni ridotte come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica nei confronti del Sig. Daniele D’Orto in 1 (una) giornata effettiva di gara e ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 200,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

                                                                                IL PRESIDENTE ESTENSORE

                                                                                              Patrizio Leozappa

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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