F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 043/CSA pubblicata del 10 Novembre 2022 – Potenza Calcio s.r.l.

 

Decisione n. 043/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 042/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Nicola Durante – Componente

Mauro Sferrazza – Componente (relatore) 

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 042/CSA/2022-2023, proposto dalla società Potenza Calcio s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 51/DIV del 17.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.10.2022, l’Avv. Mauro Sferrazza e udito l’Avv. Angelo Mario Esposito per la società reclamante nonché sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Potenza Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio inflitto al calciatore Emmanuele Matino dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 51/Div del 17.10.2022), in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro, Picerno / Potenza del 15.10.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al predetto calciatore la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

Il Giudice Sportivo ha, segnatamente, così motivato il provvedimento: “per avere tenuto, al 33° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, nella contesa del pallone lo colpiva con un pugno al volto all’altezza della guancia sinistra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze e, dall'altra, la pericolosità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta”.  La società reclamante propone gravame deducendo errata valutazione della condotta del tesserato e difetto di proporzionalità della sanzione inflitta, anche in relazione alla dedotta sussistenza di circostanze attenuanti e mancanza di recidiva.

Ritiene, in particolare, la società, che il comportamento del calciatore di cui trattasi non possa essere inquadrato nell’ambito della fattispecie della condotta violenta, quanto piuttosto nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva ex art. 39 CGS.

Così, dunque, conclude, la reclamante società Potenza Calcio s.r.l.:

“previa riqualificazione della condotta posta in essere dal calciatore MATINO Emmanuele da violenta in antisportiva o gravemente antisportiva ed alla luce della sostanziale lievità e ridotta carica lesiva del fatto contestato, del concorrere di circostanze attenuanti e dell’assenza di recidiva:

- In via principale ridurre a n. 1 (una) giornata di squalifica la sanzione inflitta, riqualificando la condotta in antisportiva ex art. 39 C.G.S. e commutando la ulteriore giornata in ammenda;

- In via subordinata, riqualificare la condotta in gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S. e ridurre la squalifica a n. 2 giornate, applicando le circostanze attenuanti previste dalla seconda parte dell’art. 39 comma 1 C.G.S.

- Gradatamente, in ulteriore subordine, ove l’Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistenti i requisiti di cui all’art. 38, infliggere la sanzione di n. 2 (due) giornate, commutando la terza giornata in ammenda”.

Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 28 ottobre 2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Esposito, che, dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

I fatti, come contestati, risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Si legge nel referto di gara: “Con il pallone a distanza di gioco, colpiva con un pugno al volto (all’altezza della guancia sinistra) l’avversario con cui si contendeva il pallone. Dopo aver ricevuto le cure mediche del caso, il calciatore avversario riprendeva parte al gioco senza problemi”.

Sentito da questa Corte il direttore di gara ha precisato che il calciatore Emmanuele Matino, pur in un contesto di gioco, ma con pallone a distanza, ha colpito al volto, con braccio teso e pugno chiuso, l’avversario, che gli contendeva il pallone, quasi disinteressandosi di questo. La dinamica dell’accaduto, come oggi confermata e ulteriormente chiarita, impedisce di ritenere che la condotta del calciatore di cui trattasi difetti dell’elemento della volontarietà e, pertanto, non può che essere correttamente sussunta nell’ambito della fattispecie di cui alla previsione dell’art. 38 CGS e non consenta la richiesta derubricazione del fatto addebitato e una sua diversa qualificazione (quale condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 CGS).

Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di contenimento della sanzione inflitta in prime cure, neppure tenendo conto delle circostanze valorizzate dalla difesa della reclamante, tra cui quella dell’assenza di conseguenze lesive per l’avversario, irrilevante ai fini del corretto inquadramento della condotta medesima e della riduzione della sanzione, che, semmai, avrebbe potuto essere aggravata nell’ipotesi di conseguenze dannose in capo all’avversario.

Del resto, questa Corte ha più volte avuto occasione di delineare quello che ritiene il discrimen tra condotta antisportiva (o gravemente antisportiva) e condotta violenta, evidenziando, in sintesi, per quanto in questa sede particolarmente interessa, che la condotta antisportiva è quella che, in difetto di volontarietà di colpire e/o arrecare danno all’avversario, si traduce in un comportamento che si connoti (solo) per la sua negligenza e/o imprudenza, pur mantenendosi nel contesto di gioco o nell’ambito di un contrasto di gioco, anche se caratterizzato da eccesso agonistico (ma non violento). Orbene, nell’episodio qui in esame la congrua sanzione inflitta dal G.S. è la giusta conseguenza di una condotta che esula dal contesto di gioco

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                          Pasquale Marino

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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