F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 044/CSA pubblicata del 10 Novembre 2022 – Sig. Gianmarco De Feo

 

Decisione n. 044/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 51/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Mauro Sferrazza - Componente 

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 51/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Gianmarco De Feo,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 58/DIV del 20.10.2022;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.10.2022, il Cons. Nicola Durante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore dell’Imolese sig. Gianmarco De Feo impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 58/DIV del 20.10.2022, che ne dispone la squalifica per tre giornate effettive, “per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario”.

La sanzione riguarda la partita del Campionato di Serie C 2022–2023 Imolese-Carrarese, disputata il 19 ottobre 2022, terminata 2-1.

Col proposto reclamo, si chiede: 1) in via principale, la riqualificazione del fatto, da “condotta violenta” a “condotta gravemente antisportiva” e l’applicazione del minimo edittale previsto da tale ultima fattispecie; 2) in subordine, la riduzione della sanzione a due giornate effettive di squalifica.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 28 ottobre 2022, non è comparso nessuno.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premette la Corte che la condotta ascritta al reclamante nella decisione impugnata corrisponde fedelmente a quanto descritto nel referto arbitrale, che è atto avente valore di “prova piena”, in base all’art. 61, 1, C.G.S.

La questione da valutare riguarda, quindi, se uno schiaffo, assestato al volto a gioco fermo, che abbia fatto cadere a terra l’avversario senza tuttavia causargli conseguenze dannose, integri una condotta violenta o semplicemente - come sostenuto in reclamo - una condotta antisportiva.

Al quesito non può che darsi che la prima risposta.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 C.G.S., il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (ex multis, cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Conseguentemente, diventa punto centrale dell’indagine la ricerca, nella condotta esaminata, della volontà di colpire il calciatore avversario, al solo o precipuo scopo di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettare consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi, dovendosi ritenere qualificante ai fini della valutazione della fattispecie in esame, la consapevole o preordinata volontarietà del gesto, quale segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S., che si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Orbene, come da ultimo ritenuto in una recentissima decisione di questa Sezione (cfr. decisione n. 27/CSA/2022-2023), lo “schiaffo al volto”, come atto del percuotere in parte sensibile il corpo dell’avversario, dev’essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 38 C.G.S.

Esso, infatti, è suscettibile di essere “derubricato” a condotta gravemente antisportiva solo in presenza di determinati elementi obiettivi, che possono attenere alla dinamica ed all’intensità del gesto stesso, in modo tale da snaturarne, oggettivamente, la natura.

Cosa che non è assolutamente possibile assumere nella specie concreta, laddove l’intenzione violenta è insita nel fatto che lo schiaffo è stato portato al volto, in assenza di foga agonistica (“a gioco fermo”) e con forza tale da cagionare la caduta a terra dell’avversario colpito.

Anche la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte proporzionata, non bastando all’uopo l’assenza di conseguenze in punto di danno riportato, né vengono ad evidenziarsi, in ogni caso, elementi che possono valere ad attenuante circa la condotta del sig. De Feo, la quale non può che essere sanzionata nella misura definita dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                  Pasquale Marino

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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