F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 045/CSA pubblicata del 11 Novembre 2022 – A.C. Mestre SSDARL

Decisione n. 045/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 040/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 040/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.C. Mestre SSDARL, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 36 del 11.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.10.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 14.10.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società A.C. Mestre ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 36 del 11.10.2022, con la quale è stata comminata al calciatore Severgnini Nicolò, proprio tesserato, la squalifica per quattro gare effettive “per aver protestato rivolgendo espressioni offensive al direttore di gara, alla notifica del provvedimento reiterava la condotta con fare aggressivo e minaccioso”. Episodio accaduto nel corso dell’incontro Mestre – Dolomiti Bellunesi del 9.10.2022, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti – Girone C.

La reclamante ritiene che il comportamento scorretto addebitato al calciatore (e non negato) sia da relazionare ad una fase concitata della gara in occasione della mancata assegnazione di un calcio di rigore in favore della propria squadra: ciò avrebbe provocato la reazione scomposta del Severgnini, il quale tuttavia non si sarebbe avvicinato al direttore di gara, contrariamente a quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto (“volendo le immagini video possono attestarlo”).

Conclude pertanto con la richiesta di riduzione della squalifica da 4 a 2 giornate e comunque per una riduzione rapportata all’effettiva gravità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

Alla dettagliata descrizione dell’episodio come risultante dal referto, ove risultano indicate le plurime offese rivolte con estrema veemenza al direttore di gara ed il comportamento minaccioso mantenuto dal calciatore (“mi correva incontro arrivandomi a circa 20 cm. dal volto reiterando le offese”), la reclamante oppone unicamente presunte attenuanti che appaiono palesemente inconsistenti (la mancata concessione di un calcio di rigore), limitandosi a negare genericamente la circostanza dell’avvicinamento all’arbitro, ma senza addurre, tuttavia, alcun ulteriore elemento suscettibile di comportare una diversa valutazione dell’episodio da parte dell’organo giudicante. Tanto da dover invocare immagini video (comunque non prodotte) che pacificamente non potrebbero trovare ingresso nel presente procedimento.

Per i fatti contestati, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo deve pertanto ritenersi adeguata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE                  

Fabio Di Cagno                                                         Patrizio Leozappa 

                                   

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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