F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 046/CSA pubblicata del 11 Novembre 2022 – A.S.D. Bovalino Calcio A 5/A.S.D. Canosa A 5

Decisione n. 046/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 041/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente 

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 041/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Bovalino Calcio A 5, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 129 del 14.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.10.2022, l’Avv. Andrea Galli; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Bovalino Calcio A 5 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 129 del 14.10.2022), con cui è stato respinto il ricorso della stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie A2 calcio a 5 Girone C del 01.10.2022 A.S.D. Canosa A 5 / A.S.D. Bovalino Calcio a 5, volto all’inflizione alla società Canosa della sanzione della perdita della gara, per avere la stessa A.S.D. Canosa A 5 irregolarmente schierato in campo un calciatore squalificato (i.e., Battistoni Gerardo Daniel); respingendo detto ricorso il Giudice Sportivo omologava il risultato di gioco di 6 a 1 maturato fra le squadre all’esito della gara.

La reclamante si duole, al riguardo, dell’errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo nell’equiparare - ai fini dell’esecuzione della sanzione di una giornata di squalifica residuata a carico del Battistoni Gerardo Daniel a fine stagione relativamente ad una partita di Coppa Italia Serie A2 – la gara di Coppa della Divisione disputata il 17 settembre 2022 con una gara di competizioni ufficiali, effettivamente utile a scontare la detta sanzione.

Secondo l’odierna reclamante l’articolo 21, comma 7, capoverso, prevede in sede di esecuzione delle sanzioni irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, per le Società di Serie A Maschile, Serie A2 e Serie B, che, qualora dette sanzioni non possano essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva nella quale sono state irrogate, debbono essere scontate anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

Pertanto il giocatore Battistoni non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto squalificato, essendo la sanzione irrogata nella precedente stagione sportiva e non essendo presente in alcuna normativa la possibilità di scontare la stessa in altre competizioni.

A parere della società Bovalino, pertanto, il Giudice Sportivo ha errato, avendo pronunciato la sentenza sulla base di una sua interpretazione della giurisprudenza e non in virtù di quanto riportato chiaramente nei vari comunicati e circolari della Divisione calcio a 5.

La società reclamante richiede, quindi, l’applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Canosa A 5.

Alla riunione del 27 ottobre 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

È dibattuta la questione relativa alle modalità di esecuzione della sanzione di una giornata di squalifica residuata a carico del calciatore Battistoni relativamente ad una gara di Coppa Italia di Serie A2 al termine della precedente stagione sportiva, 2021/2022: si controverte, in particolare, sulla possibilità che la suddetta sanzione vada utilmente scontata a mezzo della mancata partecipazione a una gara di Coppa della Divisione (anziché di Campionato), Stagione sportiva 2022/2023, come nella specie avvenuto. 

Va osservato, al riguardo, che l’art. 19, comma 4, C.G.S. dispone: “Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”.

Specularmente, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che “Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”. 

Si ricava da tali disposizioni il principio di separazione delle competizioni o di c.d. “omogeneità”, in virtù del quale “si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato”; ove ciò non sia possibile, tuttavia, trova applicazione il (diverso e sussidiario) principio della c.d. “effettività” (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, “il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza” (CSA, SS.UU., 12 novembre 2019, n. 27; III, 22 novembre 2019, n. 60; cfr. già CSA, SS.UU., 30 ottobre 2018, in Com. uff. n. 044/CSA, in relazione agli artt. 19 e 22 del previgente C.G.S.; cfr., in proposito, anche CSA, SS.UU., in C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018).

A completamento dell’impianto normativo, da un lato, l’art. 21, comma 6, C.G.S. stabilisce che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”, dall’altro lato, l’art. 21, comma 7, C.G.S., norma che qui interessa, secondo cui “Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo”.

Tanto premesso, va considerato nella fattispecie che, con Comunicato Ufficiale n. 1 LND – Divisione calcio a 5 del 19 luglio 2022, nella perimetrazione della “Attività ufficiale della Divisione”, è stata espressamente inclusa la “Coppa della Divisione Maschile”.

Con successivi Comunicati Ufficiali n. 14 del 12 agosto 2022 e n. 18 del 24 agosto 2022 è stato adottato anche il Regolamento di tale Coppa, il quale, peraltro, proprio in relazione ai provvedimenti disciplinari (cfr. art. 16, rubricato “Cartellini gialli e rossi”), stabilisce che “La Coppa della Divisione è una competizione ufficiale”, regolando subito dopo il regime di cumulo delle ammonizioni e di esecuzione delle squalifiche.

Dal che emerge chiaramente come la Coppa della Divisione costituisca una competizione ufficiale del Calcio a 5, non rilevando in senso contrario il solo fatto che l’art. 30 del Regolamento della L.N.D. non la contempli espressamente: al di là della considerazione che siffatta disposizione non preclude l’istituzione di altre competizioni ufficiali e che l’attività federale può ben esplicarsi al riguardo (anche) attraverso Comunicati Ufficiali, è dirimente in merito il richiamo all’art. 48 N.o.i.f., in forza del quale “attività non ufficiale” è quella “relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività” (comma 2), mentre “Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati” (comma 1; in coerenza, cfr. anche il suddetto Comunicato n. 1, sub punto III.1: “L’attività ufficiale è quella relativa ai Campionati ed ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata alla Divisione calcio a 5”).

Del resto la dedotta non ufficialità della Coppa della Divisione risulterebbe a sua volta inconciliabile con la disciplina positiva stabilita (pro futuro: cfr. infra) dal menzionato Comunicato Ufficiale n. 18, che pone un regime di cumulo e omogeneità nel corso delle competizioni rispetto alla Coppa Italia, manifestazione avente senz’altro natura ufficiale (cfr. Regolamento Coppa Divisione, sub art. 16.01 e 16.04).

Chiarita la natura di competizione ufficiale ascrivibile alla Coppa della Divisione, va compreso ora quale sia il regime di esecuzione delle sanzioni che le è riferibile e, in particolare, come la stessa si collochi nel quadro regolatorio stabilito dall’art. 19, commi 4 e 6, e dall’art.21, commi 6 e in particolare 7 del C.G.S.

In tale contesto deve condursi un percorso interpretativo che deve avere come obiettivo quello di identificare la volontà manifestata dal legislatore sportivo nella promulgazione delle relative norme, seppur in presenza di un quadro regolatorio piuttosto articolato e non sempre di agevole lettura.

Ferma e ribadita la natura di competizione ufficiale della Coppa della Divisione, non revocabile in dubbio per le ragioni sopra espresse, la partecipazione ad una gara della stessa deve ritenersi idonea a scontare idoneamente la squalifica residuante al termine della stagione sportiva precedente relativa ad una gara di Coppa Italia, nel caso di specie di Serie A2.

A tal fine non può non leggersi nella medesima ottica e con il medesimo fine, i commi 6 e 7 dell’art.21 del C.G.S.

Laddove, infatti, il comma 7, che qui interessa ai fini della delibazione del presente caso, stabilisce che “Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, il termine campionato deve intendersi come sinonimo di gare ufficiali di stagione sportiva, comprendendo, pertanto, anche la Coppa di Divisione che, come detto, è un torneo avente carattere di ufficialità a tutti gli effetti.

Diversamente interpretando la norma, risulterebbero contraddetti, da un lato, il principio di omogeneità, secondo cui le squalifiche inflitte in un torneo devono essere scontate, per quanto possibile, nello stesso torneo, dall’altro, per quanto qui di interesse, quello di effettività, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza.

A conferma, si osserva come, secondo il comma 6 dell’art.21, “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nella predetta norma, il legislatore ha utilizzato il termine di stagione, che, nel processo cognitivo volto a valutare il percorso interpretativo dell’art.21 nel suo complesso, non può non ritenersi applicabile anche con riferimento a quanto disposto dal successivo comma 7.

Proprio in tale ottica si auspica che il legislatore sportivo possa adeguare la disposizione del comma 7 nel senso sopra descritto, al fine di conformare le norme afferenti a medesime fattispecie.

Ad ulteriore conferma, si osserva come il Comunicato Ufficiale n.18 del 24.08.2022 della Divisione calcio a Cinque stabilisca che “I residui di squalifica precedentemente irrogati devono essere scontati in relazione alla normativa vigente al momento della irrogazione delle stesse. Proprio secondo la normativa precedentemente vigente, la Coppa di Divisione era equiparata al Campionato e non alla Coppa Italia. Di conseguenza, anche volendo accedere ad una interpretazione restrittiva del comma 7, secondo cui le squalifiche irrogate in Coppa Italia che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate nel campionato successivo, la squalifica inflitta nella passata stagione in una gara di Coppa Italia al calciatore Battistoni si intende validamente scontata anche nella Coppa Divisione. Detto torneo, infatti, è stato da sempre inserito nel Comunicato Ufficiale n.1 di ogni stagione sportiva della Divisione calcio a cinque, disciplinante l'attività ufficiale della divisione, da cui deriva l'equiparazione tra coppa divisione e campionato.

Alla luce di quanto sopra, non possono ritenersi integrati i presupposti per l’inflizione della sanzione della perdita della gara a carico di una società che, come la reclamata, abbia fatto scontare nella prima gara della Coppa della Divisione della stagione sportiva 2022-2023 la squalifica residuata dal precedente torneo di Coppa Italia, stagione sportiva 2021-2022, a carico di un proprio calciatore. 

In conclusione, per le suesposte ragioni, il reclamo va respinto.  

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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