F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFNT del 15 Novembre 2022 (motivazioni) – Petre Marcel Florin e Petre Senia per Petre Andrei David / ACD Academy Legnano – Reg. Prot. 10/TFN-ST
Decisione/0009/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0010/TFNST/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Vice Presidente
Roberto Bucchi – Vice Presidente
Francesco Di Leginio – Componente (Relatore)
Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 11 novembre 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS presentato dai sigg.ri Petre Marcel Florin e Petre Senia contro la società ACD Academy Legnano (matr. 943084) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento del calciatore minorenne Petre Andrei David (n. 2.11.2008 - matr. 1036460),
la seguente
DECISIONE
Premesso in fatto
I signori Marcel Florin PETRE , nato a Bucarest (Romania) il 16.04.1974 , e Senia PETRE , nata a Ploiesti (Romania) il 17.05.1972, nella loro qualità di genitori del minore Andrei David PETRE, nato a Bucarest (Romania) il 2.11.2008, proponevano in data 4.10.2022 Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, acquisito in data 12.10.2022 , con il quale adivano il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per ottenere l’annullamento del tesseramento del proprio figlio sottoscritto con la ACD Academy Legnano Calcio per la stagione sportiva 2022/2023.
In particolare, i ricorrenti contestavano la legittimità del rinnovato tesseramento del figlio minore Andrei David Petre, sottoscritto in data 11.07.2022 in favore della Società ACD Academy Legnano Calcio per la stagione sportiva 2022/2023, sul presupposto che il predetto modulo di tesseramento non risultava sottoscritto anche dalla madre del giovane calciatore, signora Senia Petre. La vicenda, per come prospettata da parte ricorrente, si inserisce in un contesto Societario dove il giovane calciatore risultava legittimamente tesserato già per la stagione sportiva 2021/2022 con la ACD Academy Legnano Calcio, all’esito della quale, in data 27.06.2022, riceveva dalla Romanian Football Federation la convocazione per uno stage con le formazioni giovanili della predetta Federazione.
Nel rilasciare il nulla-osta per la partecipazione del giovane calciatore Andrei David Petre al predetto stage indetto dalla Federazione della Romania, secondo la narrazione di parte ricorrente, il Presidente della ACD Academy Legnano Calcio, signor Alfonso Costantino, avrebbe richiesto la sottoscrizione di un nuovo tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, asseritamente per meglio tutelare il ragazzo, con l’intesa che il successivo deposito dello stesso sarebbe stato subordinato ad una successiva verifica da compiersi al rientro del ragazzo dallo stage con le giovanili della nazionale romena.
Il predetto Ricorso era inviato in data 4.10.2022 anche alla Società ACD Academy Legnano Calcio all’indirizzo Pec academylegnanocalcio@pec.it – indicato nella scheda di censimento della Società per la stagione sportiva 2022/2023 -, senza tuttavia che parte ricorrente depositasse la ricevuta di avvenuta consegna.
Il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva risulta versato correttamente.
Successivamente, in data 7.11.2022, la Società ACD Academy Legnano Calcio, in persona del Presidente pro-tempore, signor Alfonso Costantino, si costituiva nel presente giudizio presentando ampia e circostanziata memoria difensiva, con la quale in via preliminare eccepiva la improcedibilità del Ricorso de quo per violazione dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC , per la mancata comunicazione alla Società del predetto Ricorso, e contestualmente, nel merito, chiedeva il rigetto del Ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Alla udienza dell’11.11.2022, avendone fatto richiesta nella memoria di costituzione in giudizio, sono presenti, per la Società ACD Academy Legnano Calcio, i signori Alfonso Costantino e Alex Giovanni Minini, nelle rispettive qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore e di Dirigente.
Il Presidente, constatata la regolarità del costituito contraddittorio all’esito delle effettuate notifiche alle parti interessate al presente procedimento, invitava il Relatore ad esporre i fatti oggetto del Ricorso.
Al termine della relazione introduttiva, il Tribunale adito, sentita la parte resistente, si riservava per la decisione. (come da verbale di udienza).
Decisione
Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover respingere la eccezione di improcedibilità del Ricorso de quo, prospettata dalla Società ACD Academiy Legnano Calcio in sede di costituzione in giudizio.
L’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla proposizione di Ricorsi e Reclami, dopo aver precisato che gli stessi “Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53”, prevede espressamente che “Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince come i ricorrenti abbiano indirizzato contestualmente il Ricorso de quo anche alla Società ACD Academy Legnano Calcio, provvedendo alla relativa comunicazione in conformità a quanto prescritto dall’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva.
In particolare, il Ricorso è stato inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dalla scheda di censimento della ACD Academy Legnano Calcio relativa alla corrente stagione sportiva. Ciò nonostante, la parte ricorrente ha prodotto agli atti del presente procedimento la sola ricevuta di accettazione dell’invio recante la data del 4.10.2022 ore 16:57, senza fornire la prova dell’avvenuta consegna del messaggio.
Dalla documentazione in atti si evince, tuttavia, che il citato indirizzo Pec della Società (academylegnanocalcio@pec.it) risulta indicato dal sistema come indirizzo non valido (vedasi comunicazione dell’intestato Tribunale del 12.10.2022).
In merito, si richiama il recente orientamento espresso dalla Corte Federale d’Appello , Sezioni Unite, con la decisione n. 19/CFA/2022-2023 del 31.08.2022 , secondo cui “Al fine di negare il perfezionamento della notifica via PEC è esclusa la possibilità di invocare come ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la circostanza che la PEC sia finita in posta indesiderata (c.d. “spam”)(Cass. N. 17968 del 23.06.2021): “lo strumento della notificazione telematica degli atti giudiziari civili ed amministrativi…..appartiene ad know how di ogni operatore commerciale – e per lui , dei suoi ausiliari – stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici” (Cass. 17958/2021).Il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzata come “posta indesiderata”(Cass. N. 7752/2020; Cass. , Sez. L , 21.05.2018 n. 12451; Cass. Civ. Sez. I , 3.01.2017 n. 31 ; Cass. Civ. Sez. VI-1 , 7.07.2016 n. 13917). Non cambia l’orientamento nel caso di casella “piena” e conseguente avviso “il messaggio è stato rifiutato dal sistema” che produca come effetto che il difensore della parte non abbia avuto notizia, considerando ciò una conseguenza dell’inadeguata gestione della posta elettronica da parte del titolare dell’utenza, che non può produrre effetti sul notificante (Cass. Sez. V , sent. n. 7029/2018).”.
Ritiene il Collegio che, ancorché il caso di specie presenti profili che possano legittimare l’applicazione di quanto previsto dall’art. 50, comma 5 , del Codice di Giustizia Sportiva FIGC , la intervenuta costituzione in giudizio della Società ACD Academy Legnano Calcio, con il deposito di una circostanziata memoria difensiva in cui la Società resistente ha potuto prendere posizioni su tutte le questioni prospettate con il Ricorso introduttivo, abbia effetti sananti sulla rilevata irregolarità nella comunicazione del Ricorso de quo stante il principio del raggiungimento di scopo e del costituito pieno contraddittorio tra le parti in giudizio.
Sul punto l’intestato Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento espresso dalla Corte Federale d’Appello secondo cui “Il vizio di un atto processuale è sanato se l’atto ha raggiunto lo scopo prefissato dal legislatore, quale espressione del canone più generale della strumentalità delle forme. (Sez. I , decisione n. 83/CFA/2021-2022). Lo scopo dell’atto, se raggiunto, funge da sanatoria delle nullità in cui l’atto è occorso (v., ex multis, Cass. , Sez. VI-1 , 27.06.2017 n. 16014), attraverso il combinarsi dell’atto invalido con un atto ulteriore , destinato a comporre con il primo una diversa fattispecie prevista in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie tipica ma dalla quale discendono i medesimi effetti legali propri dell’atto viziato.”(Sez. Unite , decisione n. 40/CFA/2022-2023). Nel merito il Ricorso è infondato.
Il modulo di tesseramento – pratica n. SG11515275 – relativo alla stagione sportiva 2022/2023, di cui si chiede l’annullamento, è stato ritualmente sottoscritto in data 11.07.2022 dal giovane calciatore Andrei David Petre e dal proprio genitore signor Marcel Florin Petre, nonché dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società ACD Academy Legnano Calcio, circostanza non oggetto di contestazione che trova ampia conferma nel Ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il predetto tesseramento, che si sostanzia in un rinnovo presso la medesima Società del pregresso tesseramento relativo alla stagione 2021/2022, in ragione della documentazione acquisita in atti risulta perfettamente coerente con i requisiti previsti sia dall’art. 31, commi 1 e 3, delle NOIF, sia dal successivo art. 39, comma 2, delle richiamate NOIF.
Infatti, il calciatore Andrei David Petre, alla data di sottoscrizione del tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023 (11.07.2022) con vincolo annuale, non avendo ancora compiuto il 14° anno di età – essendo nato il 2.11.2008 – era da qualificarsi come “giovane calciatore” e, pertanto, il suo regime vincolistico era correttamente delimitato per la sola durata della stagione sportiva in corso, al termine della quale egli sarà libero di diritto.
Sul punto appare particolarmente chiara la previsione di cui all’art. 39, comma 2, delle NOIF, laddove prescrive espressamente che “ La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC per il tramite delle Leghe , del Settore per l’Attività Giovanile , delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”.
Inoltre, a maggiore conforto della regolarità dell’impugnato tesseramento del giovane calciatore Andrei David Petre, c’è da registrarsi – in ragione delle precisazioni rese dal Presidente della Società ACD Academy Legnano Calcio – la circostanza che il predetto giovane calciatore ha svolto regolarmente l’attività agonistica per la corrente stagione sportiva con la Società ACD Academy Legnano Calcio sino al mese di settembre 2022, ottenendo, peraltro, dalla stessa il nulla-osta per partecipare al raduno/stage indetto per le nazionali giovanili dalla Federazione della Romania per i giorni 4-11 settembre 2022.
Le spese di giudizio possono trovare integrale compensazione tra le parti, sia per la natura della controversia, sia per la mancata allegazione di spese effettivamente sostenute per l’assistenza tecnica nel presente giudizio, essendo i rappresentanti della società (presidente e dirigente) comparsi personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e, per l’effetto, conferma la regolarità del tesseramento n. SG11515275 sottoscritto in data 11 luglio 2022. Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 11 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco Di Leginio Gioacchino Tornatore
Depositato in data 15 novembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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