F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75/TFN – SD del 11 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5664/727 pf21-22/GC/gb del 7.9.2022 nei confronti del sig. Gaetano Di Domenico + altri – Reg. Prot. 44/TFN-SD

Decisione/0075/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0044/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 3 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5664/727 pf2122/GC/gb del 7 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Gaetano Di Domenico, Lazzaro Lenza e Nicolino Marzullo, nonché della società SSD Feldi Eboli arl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 7.09.2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

1. – il sig. Gaetano Di Domenico, Presidente della SSD Feldi Eboli a rl, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, versione 9, del 30.04.2022), e della Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e successivi aggiornamenti, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito che in data 21.05.2022 i calciatori Tietz Bissoni, Carlos Henrique Dal Cin e Samuele Glielmi partecipassero alla gara valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5 L84 Torino – Feldi Eboli senza la attestazione del “Return to Play” necessaria dopo la guarigione dal virus Covid-19;

2. – il sig. Lazzaro Lenza, Medico sociale della SSD Feldi Eboli a rl, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, versione 9, del 30.04.2022), e della Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e successivi aggiornamenti, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito che in data 21.05.2022 i calciatori Tietz Bissoni, Carlos Henrique Dal Cin e Samuele Glielmi partecipassero alla gara valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5 L84 Torino – Feldi Eboli senza la attestazione del “Return to Play” necessaria dopo la guarigione dal virus Covid-19;

3. – il sig. Nicolino Marzullo, Segretario della SSD Feldi Eboli a rl, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, versione 9, del 30.04.2022), e della Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e successivi aggiornamenti, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito che in data 21.05.2022 i calciatori Tietz Bissoni, Carlos Henrique Dal Cin e Samuele Glielmi partecipassero alla gara valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5 L84 Torino – Feldi Eboli senza la attestazione del “Return to Play” necessaria dopo la guarigione dal virus Covid-19;

4. – la società SSD Feldi Eboli A RL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente sig. Gaetano Di Domenico e dai propri tesserati sig.ri Lazzaro Lenza e Nicolino Marzullo, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 12/05/2022 la Procura Federale, a seguito di una nota del 10.05.2022 del Petrarca Calcio a Cinque Srl con la quale la predetta Società imputava alla SSD Feldi Eboli A RL di aver causato strumentalmente, per mezzo d episodi legati al Covid 19, lo slittamento delle gare dell’ultima giornata del Campionato di Serie A di calcio a 5 e dei play off, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 727pf22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL”.

In buona sostanza la denunciante chiedeva alla Procura Federale di verificare il rispetto delle norme anti Covid da parte della Feldi Eboli in quanto essa stessa, nel corso della stagione sportiva precedente, era stata oggetto di un analogo procedimento disciplinare scaturito dal rinvio, sempre per motivi di Covid, della gara Petrarca – Feldi Eboli valevole per i quarti di finale dei play off. La Procura federale istruiva il procedimento mediante l’acquisizione di documenti, dei fogli censimento e mediante l’audizione dei sigg.ri Gaetano Di Domenico, Lazzaro Lenza e Nicolino Marzullo, rispettivamente Presidente, Medico sociale e Segretario della SSD Feldi Eboli ARL, i quali producevano all’Ufficio inquirente copiosa documentazione di carattere medico e amministrativo circa la gestione dei propri calciatori risultati positivi ai controlli Covid e del gruppo squadra. Tali positività avevano determinato lo slittamento di alcune gare su disposizione della Divisione calcio a 5.

In data 30.05.2022 perveniva alla Procura Federale un secondo esposto del Petrarca Calcio a Cinque Srl tramite il quale la predetta Società, a seguito del contenuto della memoria difensiva depositata dalla Feldi Eboli nell’ambito del procedimento scaturito a seguito del reclamo proposto dalla prima al Giudice Sportivo dopo la gara Petrarca – Feldi Eboli del 29.05.2022, chiedeva che venisse sanzionata la Feldi Eboli per aver fatto scendere in campo i calciatori Bissoni, Dal Cin e Glielmi nella gara del 21.05.2022 senza aver previamente ottenuto l’attestazione “return to play” necessaria per gli atleti colpiti dal Covid 19. La Società Petrarca allegava all’esposto la copia della documentazione medica prodotta dalla Feldi Eboli nel giudizio innanzi al Giudice Sportivo. A seguito di questo secondo esposto, la Procura Federale provvedeva a istruire la posizione mediante riconvocazione dei sigg.ri Lazzaro Lenza e Nicolino Marzullo, nelle rispettive qualità, ai quali contestava quanto denunciato dal Petrarca e, all’esito delle audizioni, provvedeva all’archiviazione parziale del procedimento disciplinare n. 727pf22-23 in quanto non riteneva sussistere idonei elementi per proseguire l’azione disciplinare relativamente alla prima denuncia del Petrarca. L’Organo inquirente riteneva, invece, di aver raccolto sufficienti elementi per contestare alla Feldi Eboli violazioni disciplinari attinenti alla seconda denuncia del Petrarca e, per l’effetto, in data 27.07.22 notificava ai soggetti interessati la comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano contestate agli avvisati le violazioni di cui al precitato atto.

All’esito della predetta notifica il difensore dei deferiti, previo deposito di procura speciale, cercava di pervenire, ai sensi dell’art. 126 CGS, all’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento ma le parti non trovavano l’accordo.

L’Organo requirente provvedeva quindi, con atto del giorno 7.09.2022, a deferire innanzi a questo Tribunale i sigg.ri Gaetano Di Domenico, Lazzaro Lenza, Nicolino Marzullo e alla SSD Feldi Eboli ARL ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale e l’udienza interlocutoria del 27.09.2022

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 27.09.2022.

Prima dell’udienza i deferiti, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Aita, depositavano tempestivamente memoria e documenti. Con la ridetta memoria eccepivano in primo luogo l’inammissibilità/improcedibilità del deferimento sotto un triplice aspetto e cioè: a) per non avere, la Procura Federale, provveduto a iscrivere nel registro dei procedimenti un autonomo procedimento relativo alla denuncia del 30.05.2022 del Petrarca riguardante fatti avvenuti con riguardo alla gara del 21.05.2022 così violando l’art. 119 del CGS; b) perché il procedimento n. 727pf22-23 risultava essere stato archiviato e quindi non poteva proseguire con un deferimento; c) per la nullità del capo di incolpazione, vago nelle contestazioni e comunque precedentemente archiviato. In secondo luogo i deferiti sostenevano che il fatto addebitato loro non sussistesse, non costituisse comunque illecito disciplinare e in ogni caso la violazione dovesse essere ritenuta di particolare tenuità e quindi non perseguibile. A tal fine evidenziavano di aver ottenuto certificazione medica circa la negatività degli atleti in questione prima della gara del 21 maggio 2022 e la certificazione “return to play” solo successivamente per una mera dimenticanza. In sostanza i tre calciatori erano guariti ben prima del 21 maggio e quindi potevano disputare la gara anche alla luce della pronuncia del Giudice Sportivo in merito al reclamo del Petrarca in relazione alla gara Petrarca - Feldi Eboli del 27.05.2022.

All’udienza del 27.09.2022 Il Tribunale, vista l’eccezione dei deferiti circa l’archiviazione del procedimento n. 727pf22-23, pronunciava la seguente ordinanza interlocutoria: “Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, dispone a carico della Procura Federale la produzione in giudizio, entro la data del 10 ottobre 2022, del provvedimento di archiviazione del procedimento n. 727pf 21- 22/GC/gb completo della relativa motivazione. Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 20 ottobre 2022 ore 12:00 in modalità videoconferenza”.

La Procura Federale provvedeva alla produzione della motivazione del provvedimento di archiviazione del procedimento de quo mediante deposito eseguito in data 4.10.2022.

L’udienza interlocutoria del 20.10.2022

All’udienza di rinvio del 20 ottobre 2022, era presente il Sostituto Procuratore avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale che, dopo aver replicato alle eccezioni dei deferiti circa la pretesa necessità di aprire un nuovo procedimento in luogo di far confluire la denuncia del 30.05.2022 de Petrarca nel procedimento in questione, richiamati brevemente gli atti, sottolineava, in merito alla posizione del deferito Lenza come lo stesso fosse a conoscenza della necessità di sottoporre i calciatori a rivalutazione medica all’esito della negativizzazione prima di consentire loro di partecipare alle gare; concludeva quindi per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Gaetano Di Domenico, mesi tre di inibizione, sig. Lazzaro Lenza mesi tre di inibizione, sig. Nicolino Marzullo mesi tre di inibizione e SSD Feldi Eboli A RL euro 10.000 di ammenda.

Era altresì presente l’avv. Gaetano Aita per tutti i deferiti, il quale chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del deferimento, in quanto la Procura Federale non avrebbe ottemperato a quanto disposto dal Tribunale con l’Ordinanza 19 del 27 settembre 2022 avendo depositato la copia di un provvedimento di archiviazione, con data e protocollo del 25 luglio 2022 e non la copia del documento allegato alla nota del 22 luglio 2022 (prot. 1759/727pf21-22/GC/gb) con la quale la Procura Federale comunicava alla Procura Generale dello Sport del CONI il proprio intendimento di archiviare il procedimento. Nel merito l’avv. Aita si riportava agli scritti difensivi depositati e chiedeva l’integrale accoglimento delle richieste ivi rassegnate.

Su richiesta del Presidente del Tribunale seguiva una breve replica dell’avv. Avagliano il quale precisava che la Procura Federale aveva depositato la versione il finale del provvedimento di archiviazione, identica a quella allegata alla nota del 22 luglio 2022 che, dopo la condivisione dall’intendimento di archiviazione da parte dalla Procura Generale dello Sport del CONI avvenuta il 25 luglio 2022, aveva assunto la veste di atto ufficiale prendendo numero di protocollo e data del 25 luglio 2022. In subordine l’avv. Avagliano, laddove il Collegio lo avesse ritenuto necessario ai fini del decidere, rappresentava la disponibilità della Procura Federale a depositare copia dell’intendimento di archiviazione allegato alla nota del 22 luglio 2022.

L’avv. Aita si opponeva a tale produzione.

Il Tribunale, all’esito della Camera di Consiglio, pronunciava l’ordinanza interlocutoria n. 22/TFNSD-2022-2023 del seguente letterale tenore: «Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, dispone la produzione a carico della Procura Federale della lettera datata 22 luglio 2022, prot. 1759/727pf21-22/GC/gb, e del relativo allegato, denominato “bozza motivazioni archiviazione proc. n. 727pf21-22” (c.d. “intendimento di archiviazione”) entro il giorno 27 ottobre 2022 e rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 3 novembre 2022, ore 12:00, in modalità videoconferenza». La Procura Federale provvedeva al richiesto incombente depositando copia del provvedimento richiesto in data 24.10.2022.

Il dibattimento

All’udienza di rinvio del 3 novembre 2022, era presente il Sostituto Procuratore avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento e le successive produzioni disposte dal Tribunale, concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Gaetano Di Domenico, mesi tre di inibizione, sig. Lazzaro Lenza mesi tre di inibizione, sig. Nicolino Marzullo mesi tre di inibizione e SSD Feldi Eboli A RL euro 10.000 di ammenda.

Era altresì presente l’avv. Gaetano Aita per tutti i deferiti, il quale, con riferimento all’ulteriore deposito documentale effettuato dalla Procura Federale, sottolineava trattarsi di una bozza priva di protocollo e di sottoscrizione e quindi di atto giuridicamente nullo. Si riportava quindi integralmente ai propri scritti difensivi depositati in atti e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del deferimento con l’integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate.

La decisione

Il Tribunale reputa che le violazioni disciplinari ascritte ai deferiti trovino riscontro nelle carte processuali nei limiti di cui appresso.

Preliminarmente il Collegio ritiene di dover scrutinare le eccezioni proposte dai deferiti circa l’inammissibilità/improcedibilità del deferimento in conseguenza sia del fatto che la Procura Federale, a seguito della denuncia del 30.05.2022 del Petrarca Calcio a Cinque Srl, abbia ritenuto di non aprire un nuovo procedimento come disposto dall’art. 119 del CGS, facendola confluire nel procedimento n. 727pf22-23, sebbene lo stesso fosse stato aperto con diverso oggetto, sia in considerazione del fatto che l’Organo requirente avrebbe proceduto all’archiviazione del ridetto procedimento rendendo quindi improcedibile la successiva fase relativa alla comunicazione della chiusura delle indagini e del deferimento.

Ad avviso di questo Organo giudicante entrambe le eccezioni sono prive di fondamento.

Esaminando per primo il secondo motivo di pretesa improcedibilità/inammissibilità sollevato dalla difesa dei deferiti, osserva il Tribunale che la Procura Federale, mediante il deposito, disposto dal Tribunale, delle motivazioni adottate all’atto dell’intervenuta (parziale) archiviazione del procedimento n. 727pf22-23 e dell’identico “intendimento di archiviazione”, prodotto quale allegato alla nota con la quale la Procura Federale rimetteva tale documento alla Procura Generale dello Sport del CONI, con nota del 22.07.2022 a prot. 1759/727pf21-22/GC/gb, in ottemperanza al dettato dell’art. 122, comma 2, del CGS, ha fornito prova del fatto che l’archiviazione è stata disposta limitatamente ai fatti portati alla sua attenzione dal Petrarca Calcio a Cinque con la prima denuncia del 10.05.2022. Entrambi i documenti prodotti sono, sul punto, inequivocabili e la Procura Generale dello Sport del CONI, con la nota del 25.07.2022, a prot. 3413, ha condiviso l’intendimento di archiviazione così come propostogli dalla Procura Federale.

Che, poi, l’intendimento di archiviazione inviato dalla Procura Federale alla Procura Generale dello Sport del CONI il 22 luglio 2022 non rechi sottoscrizione e numero di protocollo è spiegato dal fatto che lo stesso costituisce la “bozza motivazioni archiviazione proc. n. 727pf21-22”, come riportato in calce alla nota stessa, e che solo dopo la condivisione della Procura del CONI tale bozza, o intendimento, diviene definitivo e assume data, protocollo e sottoscrizione come risulta dall’identico provvedimento di archiviazione prodotto dalla Procura Federale con la data del 25 luglio 2022, prot. 1867/727/pf21-22/GC/blp, sottoscritto dal Procuratore Federale.

Nessun dubbio, quindi, può permanere circa la circostanza che la Procura Federale abbia provveduto a un’archiviazione solo parziale del procedimento.

Circa, poi, la pretesa violazione dell’art. 119 CGS da parte della Procura Federale, che in conseguenza della ulteriore denuncia del Petrarca Calcio a Cinque del 30.05.2022 avrebbe dovuto aprire, ad avviso dei deferiti, un nuovo procedimento non avendo il potere o la facoltà di far confluire detta denuncia nel procedimento già aperto, osserva il Collegio che l’oggetto del procedimento n. 727pf22-23, che era “Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL”, traeva la sua origine nei fatti di cui all’esposto del 10.05.2022 del Petrarca Calcio a Cinque tramite il quale la ridetta Società rappresentava la circostanza che la Feldi Eboli avesse strumentalizzato alcuni episodi Covid al fine di ottenere il rinvio della gara L84 – Feldi Eboli del 15.05.2022 facendo così slittare al 21 maggio successivo l’intera ultima giornata del Campionato di Serie A di calcio a 5.

Nello specifico, la predetta gara del 15.05.2022 fu rinviata “preso atto delle positività accertate dei componenti appartenenti al Gruppo Squadra della società SSD Feldi Eboli ARL” come è dato leggere nel C.U. 1321 ss. 2021-2022 della Divisione Calcio a 5 della LND, con riferimento a quanto disposto dalla Divisione stessa con il C.U. 581 della medesima stagione sportiva circa la contemporanea indisponibilità di due portieri, entrambi positivi al Covid. L’indagine della Procura Federale ha accertato che il rinvio della gara fu disposto in considerazione del fatto che i giocatori Carlos Dal Cin (portiere), Samuele Glielmi, (portiere), Thiago Tiez Bissoni (giocatore di movimento), tutti tesserati della Feldi Eboli, successivamente alla gara del 7.05.2022, avevano contratto il Covid 19. Orbene, il successivo esposto del Petrarca Calcio a Cinque del 30.05.2022 era proprio relativo al fatto che i tre citati calciatori avevano indebitamente preso parte alla gara del 21.05.20222 perché privi della certificazione “return to play”. Esiste, quindi, un’accertata connessione soggettiva e, alla luce dell’ampiezza dell’oggetto del procedimento n. 727pf22-23, anche una connessione oggettiva fra i due filoni dell’indagine.

Il tutto a voler sottacere il fatto che dopo il secondo esposto del Petrarca la Procura Federale ha provveduto a riconvocare i sigg.ri Lazzaro Lenza e Nicolino Marzullo per ascoltarli in merito al nuovo esposto, senza che questi, auditi presso lo studio del loro difensore, nulla avessero ad eccepire in proposito alla necessità di aprire un altro e diverso procedimento, e che il difensore di tutti i deferiti, dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini e dopo l’archiviazione parziale del procedimento n. 727pf22-23, ha intavolato, con l’Organo inquirente, una trattativa volta a patteggiare le sanzioni ai sensi dell’art. 126 del CGS, poi non andata a buon fine, senza nulla eccepire circa quanto invece eccepito con la memoria depositata prima del dibattimento. Sul punto, quindi, vi è stata anche accettazione del contraddittorio con ogni conseguenza di legge.

Venendo al merito del procedimento, il Collegio rileva come i capi di incolpazione siano fondati nei limiti di quanto nel prosieguo per la sola posizione del sig. Gaetano di Domenico.

Dai certificati prodotti in atti risulta, infatti, che tanto il calciatore Dal Cin (negativizzatosi il 17.05.2022) che il calciatore Bissoni (negativizzatosi il 14.05.2022) non avrebbero potuto partecipare alla gara del 21 maggio successivo non essendo trascorso il periodo di sette giorni, dalla negativizzazione, occorrente per sottoporsi alla vista medica necessaria per ottenere il certificato “return to play” (in tal senso la circolare n. 3566 del 18.01.2022 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute). Il calciatore Glielmi (negativizzatosi il 13.05.2022) avrebbe potuto disputare la gara se fosse stato in possesso del “return to play”, cosa che non è accaduto in quanto tutti e tre i calciatori hanno pacificamente ottenuto tale certificazioni solo in data 27.05.2022.

Accertata quindi la violazione disciplinare occorre accertare le responsabilità dei deferiti.

Il sig. Nicolino Marzullo, Segretario della Feldi Eboli, sentito sulla circostanza in data 8.06.2022, ha ammesso che, in assenza del medico sociale, era stato lui stesso ad autorizzare i tre calciatori ritenendo, sia pure in buona fede, che gli stessi potessero partecipare alla gara. Nessun dubbio, quindi, sulla sua responsabilità.

Il sig. Lazzaro Lenza, Medico sociale della Feldi Eboli e quindi responsabile sanitario della stessa, sentito anch’esso sulla circostanza in data 8.06.2022, ha semplicemente dichiarato di essere stato assente in occasione della gara del 21.05.2022 per motivi personali e professionali, condividendo con il Segretario sig. Marzullo la necessità di sottoporre i calciatori alla procedura del “return to play” prima del loro utilizzo e delegando al Segretario il rispetto delle procedure previste per il rispetto del protocollo. Tale condotta è certamente censurabile sotto il profilo disciplinare in quanto il medico, responsabile sanitario, non ha certo la facoltà di delegare a terzi le proprie specifiche funzioni, specialmente a terzi (il Segretario) che certamente non sono in possesso delle opportune qualifiche professionali e altrettanto certamente non avrebbero potuto ovviare alla sua condotta omissiva posto che spettava certamente al medico organizzare ed eventualmente effettuare la visita medica che avrebbe dovuto consentire ai tre atleti di conseguire il rilascio della certificazione “return to play”. Ciò anche in considerazione del dettato dell’art. 44, comma 2, delle NOIF che, a proposito del medico sociale, testualmente recita: “Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”.

Resta, infine, da valutare la posizione del Presidente de la Feldi Eboli alla quale viene addebitato di “… non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito che in data 21.05.2022 i calciatori Tietz Bissoni, Carlos Henrique Dal Cin e Samuele Glielmi partecipassero alla gara …”.

Ritiene il Collegio che nessuna responsabilità per l’omesso controllo sanitario dei giocatori possa essere ascritta al Presidente del sodalizio allorquando, come nella specie, la Società dispone di un medico sociale, responsabile sanitario, cui vanno addossate tutte le responsabilità in proposito, alla luce della giurisprudenza endo ed eterofederale formatasi con riguardo alla responsabilità del legale rappresentante di una Società in tema di disciplina e controlli anti Covid. Infatti, tanto il Collegio di Garanzia del CONI, con la nota decisione n. 85/2021, quanto la CFA, a più riprese (CFA, sez. I, n. 79/2021-2022 e, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 37/CFA/2022-2023), hanno affermato la non imputabilità del rappresentante legale per omissioni dei controlli richiesti dalla regolamentazione volta a prevenire la diffusione epidemiologica Covid-19 essendo demandati, tali compiti, per l’appunto, al medico sociale. In conseguenza di ciò il Presidente della Feldi Eboli non può essere sanzionato per tale comportamento.

Diversa è la valutazione del Tribunale in ordine alla seconda contestazione riguardante l’impiego dei calciatori nella gara del 21.5.2022 in assenza di tutte le certificazioni necessarie. In tal caso, il Presidente, prescindendo da ogni supervisione sul controllo medico, come detto non spettante, avrebbe però ben potuto e dovuto accertarsi, chiedendolo al Segretario della società, che tutti i calciatori destinati ad essere ricompresi nella lista di gara fossero idonei a disputare la partita.

Questa mancata informativa concreta, all’evidenza, una violazione del dovere (prima ancora che potere) di vigilanza che incombe sul Presidente della Società.

Ove, infatti, questo dovere fosse stato ottemperato, si sarebbe evitato di far partecipare alla gara del 21.05.2022 tre calciatori che non ne avevano titolo.

Il sig. Gaetano Di Domenico va dunque sanzionato sotto quest’ultimo profilo.

Da quanto sin qui detto consegue la responsabilità diretta e oggettiva della Società SSD Feldi Eboli A RL per le violazioni rispettivamente ascritte al suo Presidente, al Medico Sociale e al Segretario.

Appare, dunque, equo sanzionare i deferiti come in dispositivo per i diversi profili di responsabilità loro ascritti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gaetano Di Domenico, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Lazzaro Lenza, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Nicolino Marzullo, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società SSD Feldi Eboli arl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 11 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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