F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 76/TFN – SD del 14 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 8295/889 pf 21-22/GC/SA/mg del 6 ottobre 2022 nei confronti del sig. Francesco Marcheggiani – Reg. Prot. 60/TFN-SD

Decisione/0076/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0060/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 3 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8295/889 pf 21- 22/GC/SA/mg del 6 ottobre 2022 nei confronti del sig. Francesco Marcheggiani,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 6 ottobre 2022, Prot. 8295/889 pf21-22/GC/SA/mg, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Il sig. Francesco Marcheggiani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato presso la società AS Ostia Mare Lido Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver richiesto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, innanzi alla CAE e verso la società FC Rieti Srl cui precedentemente era tesserato, emolumenti ai quali lo stesso calciatore aveva consapevolmente rinunciato con liberatoria sottoscritta, valida ed efficace (doc. 2), come confermato dal medesimo in sede di audizione da parte della Procura Federale, tacendone altresì l’esistenza in sede di giudizio.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Commissione Accordi Economici presso la LND alla Procura Federale.

In particolare, con atto del 11 febbraio 2022, il sig. Francesco Marcheggiani, a mezzo del proprio legale, adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo alla stessa di condannare la società FC Rieti Srl al pagamento della complessiva somma di 8.576,47, non avendo la suddetta società rispettato gli accordi economici intercorsi. A fondamento del proprio atto il sig. Marcheggiani deduceva:

- di essere stato tesserato per la FC Rieti Srl nella stagione sportiva 2020/2021;

- di aver sottoscritto con detta società un accordo economico che prevedeva un compenso lordo annuo di 30.658,00 oltre 6.500,00 a titolo di indennità, a decorrere dal 1 agosto 2021;

- di essere stato trasferito in data 28.12.21 presso altra società;

- di aver ricevuto dalla società FC Rieti Srl, a fronte della complessiva somma maturata dalla data di decorrenza dell’accordo economico (1.8.21) alla data di svincolo (28.12.21), solo l’importo di 8.000,00;

- che la società FC Rieti Srl, pertanto, risultava debitrice della restante parte, pari ad 8.576,47.

In detto giudizio si costituiva la società FC Rieti Srl depositando un documento, denominato “liberatoria”, sottoscritto dal sig. Marcheggiani, con il quale quest’ultimo avrebbe dichiarato di rinunciare a quanto dovuto dalla società per le mensilità maturate nei mesi di Novembre e Dicembre 2021 e di non aver più nulla a pretendere con riferimento alle dette mensilità.

Il sig. Marcheggiani, inoltre, sempre con il suddetto documento, avrebbe rilasciato quietanza liberatoria in relazione a quanto pattuito negli accordi economici.

La Commissione Accordi Economici, con provvedimento dell’1 giugno 2022, dichiarando inammissibile la costituzione della società FC Rieti Srl in quanto tardiva, non prendeva in considerazioni le difese dalla stessa svolte ed i documenti depositati, ivi compresa la suddetta “liberatoria” e, di conseguenza, condannava la società al pagamento, in favore del calciatore, delle somme dallo stesso richieste.

Contestualmente, tuttavia, la Commissione Accordi Economici, in considerazione della presenza, agli atti del fascicolo, del documento depositato dalla società Rieti, con il quale il calciatore in contraddizione con quanto esposto nel ricorso, ha rilasciato ampia liberatoria nei confronti della società dichiarando di rinunciare agli emolumenti dovuti sino a tutto dicembre 2021, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 30 giugno 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 889pf21-22, avente ad oggetto: “Segnalazione della Commissione Accordi Economici in ordine ad una presunta irregolarità circa la sottoscrizione della liberatoria presentata in giudizio dalla società FC Rieti nei confronti del calciatore Francesco Marcheggiani.”

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre agli atti trasmessi dalla Commissione Accordi Economici, il documento denominato “liberatoria” a firma del sig. Marcheggiani con cui lo stesso, in data 27.11.21, aveva rinunciato agli emolumenti dei mesi di Novembre e Dicembre 2021, un altro documento, sempre denominato “liberatoria” e datato 27.11.21, con il quale il sig. Marcheggiani attestava che alla data del 27 novembre 2021 aveva ricevuto le mensilità di Agosto e Settembre 2021,  nonché l’organigramma della società FC Rieti.

Sempre in via istruttoria la Procura Federale procedeva all’audizione del sig. Francesco Marcheggiani e dei sigg.ri Giancarlo Palma, segretario della società FC Rieti, e Francesco Zavaglia, Direttore Generale.

Esaminati, quindi, gli atti dell'attività d'indagine espletata, in data 1 luglio 2022, la Procura Federale notificava al sig. Francesco Marcheggiani l’avviso di conclusione delle indagini.

 In pari data il sig. Marcheggiani, a mezzo del proprio legale chiedeva ed otteneva copia degli atti di indagine.

In data 6 ottobre 2022 al sig. Marcheggiani era notificato l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 3 novembre 2022.

La fase predibattimentale

In data 27 ottobre 2022, il sig. Francesco Marcheggiani, a mezzo del proprio legale, avv. Mattia Grassani, depositava memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 3 ottobre 2022, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Mattia Grassani, in rappresentanza del deferito.

Il sig. Francesco Marcheggiani compariva anche personalmente.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 3 di squalifica ed 600,00 di ammenda.

L’avv. Grassani si riportava alla propria memoria difensiva insistendo sulla circostanza che l’atto con il quale il Marcheggiani aveva rinunciato a parte delle mensilità doveva ritenersi invalido in quanto la rinuncia sarebbe stata imposta dalla società come condizione per il trasferimento del calciatore ad altra società, e concludeva per il proscioglimento dello stesso.

Il sig. Marcheggiani, nel riportarsi anch’egli alla memoria difensiva, confermava di aver sottoscritto dietro imposizione l’atto di rinuncia agli emolumenti che gli sarebbero spettati.

La decisione

Il Tribunale ritiene provata la responsabilità del deferito in ordine alla violazione ascrittagli.

È pacifico che il calciatore Francesco Marcheggiani abbia rinunciato al credito relativo alle mensilità dei mesi di Novembre e Dicembre 2021 dovute dalla FC Rieti Srl.

Tale circostanza, difatti, oltre ad essere rappresentata dal documento denominato “liberatoria” presente in atti, è stata confermata dallo stesso sig. Marcheggiani sia in sede di audizione innanzi alla Procura Federale e sia in udienza innanzi a questo Tribunale. È, altresì, pacifico che il sig. Marcheggiani, una volta adita la Commissione accordi Economici per ottenere la condanna della società FC Rieti Srl al pagamento delle mensilità non percepite, non abbia fatto riferimento alla suddetta rinuncia, inserendo nell’importo delle somme dovute anche quello corrispondente alle mensilità di Novembre e Dicembre 2021, oggetto di rinuncia.

Tale condotta non può che configurare una violazione dell’art. 4 comma 1 CGS.

Ritiene, difatti, il Tribunale che la dichiarazione mendace, cui può essere equiparato il silenzio su fatti decisivi della causa, è in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono guidare l’azione, fra gli altri, degli atleti in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Ciò in quanto attraverso tale condotta si tenta di far apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, di impedire al giudice la conoscenza della verità.

Né tali conclusioni possono essere scalfite da quanto sostenuto dal calciatore in ordine alla circostanza che allo stesso sarebbe stato imposto di sottoscrivere l’atto di rinuncia al credito relativo alle mensilità Novembre e Dicembre 2021.

In particolare, secondo la tesi difensiva del calciatore, poiché la rinuncia alle suddette mensilità gli sarebbe stata imposta dalla società quale condizione per il trasferimento ad altra società, si sarebbe in presenza di un vizio del consenso che avrebbe inficiato la validità della rinuncia.

Il Tribunale, nello stigmatizzare le gravi condotte poste in essere dalla società, rileva, tuttavia, che le stesse non possono escludere la responsabilità del calciatore.

 Quel che rileva, difatti, è che, a prescindere dalla illegittima condotta posta in essere dalla società, la dichiarazione di rinuncia al credito sottoscritta dal sig. Marcheggiani, la cui esistenza è stata omessa innanzi alla Commissione Accordi Economici, era valida ed efficace.

È pacifico, difatti, che un atto, pur se viziato nel consenso, rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l'azione di annullamento e questa non trovi accoglimento (Cass. 26.7.19, n. 20321).

Azione che, nel caso di specie, non è stata proposta. Non solo.

Il calciatore non ha neppure evidenziato l’esistenza del lamentato vizio del consenso innanzi alla Commissione Accordi Economici.

Di qui l’infondatezza della tesi difensiva.

Quanto alla sanzione, il Tribunale ritiene di dover mitigare le richieste della Procura Federale, in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. c) del CGS.

Il deferito, difatti, ha comunque tenuto un comportamento assolutamente collaborativo sin dalla fase delle indagini, non negando la sottoscrizione della liberatoria e, quindi, della rinuncia al credito. Sanzione congrua è, pertanto, quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Francesco Marcheggiani la sanzione di giornate 2 (due) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali della prima squadra.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 14 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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