F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79/TFN – SD del 15 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 9028/798pf21-22/GC/blp dell’11.10.2022 nei confronti del Sig. Ely Sakho – Reg. Prot. 64/TFN-SD

Decisione/0079/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0064/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente

Marco Sepe – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9028/798pf21-22/GC/blp del 11 ottobre 2022 nei confronti del sig. Ely Sakho (alias Pape Sakho),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento trae origine da una denuncia della Squadra Mobile di Pescara a seguito della quale è stato aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pescara da cui è emerso che il calciatore noto come Sakho Pape, nato il 23.02.2002 in Senegal, di cittadinanza francese, sarebbe in realtà Sakho Ely, nato il 23.02.1998 in Senegal, di età maggiore di quella dichiarata di ben 4 anni.

Gli atti sono stati trasmessi anche alla Procura Federale in quanto la condotta contestata ha consentito al calciatore Sakho Pape di sottoscrivere un contratto di “addestramento tecnico calciatore - classe 2002” con la società Delfino Pescara 1936 SpA con la conseguente possibilità di poter partecipare ai Campionati “Primavera” 2020/2021 e 2021/2022, alla Coppa Italia “Primavera” ed alla Supercoppa “Primavera”, riservato ai calciatori che nell’anno della stagione in corso non avevano compiuto il 19° anno di età e così falsando la regolarità delle competizioni sportive.

Il 25 agosto 2022, la Procura Federale ha notificato agli interessati la comunicazione di conclusione delle indagini.

In data 30 agosto 2022, l’avv. Flavia Tortorella ha richiesto l’accesso agli atti per conto della società Delfino Pescara 1936 Spa.

Il 31 agosto 2022, il sig. Luca Befani, n.q. di segretario generale della società Bologna FC 1909 Spa, ha richiesto l’accesso agli atti. In data 10 ottobre 2022, la Procura Federale ha comunicato alla Procura Generale dello Sport – CONI di aver raggiunto un accordo ex art. 126 CGS con le società Delfino Pescara 1936 Spa e Bologna FC 1909 Spa.

L’11 ottobre 2022, la Procura Federale ha notificato l’atto di deferimento al calciatore Ely Sakho, contestando le seguenti violazioni:

1) il sig. Ely Sakho, nato il 23.02.1998, all’epoca dei fatti calciatore tesserato prima per la Società Sportiva Delfino Pescara 1936 SpA (da ottobre 2020 a 26 gennaio 2022) e poi per il Bologna FC 1909 SpA (da 26 gennaio 2022 al 30 giugno 2022) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, e dell’art. 32 del CGS in relazione al combinato disposto ex artt. 39 e 40 delle NOIF per avere, in occasione della richiesta di tesseramento con le Società Delfino Pescara 1936 prima e Bologna FC 1909 SpA poi, presso le sedi delle stesse, dichiarato, mentendo, di essere nato il 23.02.2002 e non il 23.02.1998, così partecipando a numerose gare valide per il Campionato e Coppa Italia “Primavera”, nonché ad una partita valida per il Campionato di Serie C.

Il dibattimento

Il Presidente del TFN ha fissato, per la discussione, l’udienza dell’8 novembre 2022.

In vista dell’udienza non sono state presentate memorie.

In sede di discussione è comparso l’avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno si è costituito per il sig. Ely Sakho.

L’avv. Alessandro Avagliano, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione della sanzione come riportata nel verbale di udienza.

La decisione                                              

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del deferito sig. Ely Sakho.

Dagli atti del deferimento ed in particolare dagli accertamenti compiuti dalla Questura di Pescara – Squadra Mobile – Sezione 1 Criminalità Organizzata e Straniera, su delega della Procura della Repubblica di Pescara, è emersa la circostanza, peraltro non contestata, che il calciatore Ely Sakho, nato in Senegal il 23.02.1988 e di nazionalità francese, in occasione della richiesta di tesseramento alla FIGC prima nella stagione 20-21 per la Società Delfino Pescara e poi nella stagione 21-22 per la Società Bologna FC 1909, ha dichiarato, mentendo, di avere come nome di battesimo “Pape” e di essere nato il giorno 23.02.2002 (anziché il 23.02.1998) producendo a tal fine documenti di identità falsi, al fine di essere tesserato dalle suindicate società e schierato in competizioni riservate a calciatori che non avessero compiuto il 19° anno di età.

La circostanza è stata, peraltro, confermata dal sig. Ely Sakho che, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese, ha ammesso di aver dolosamente fornito false generalità al fine di vedere agevolata la propria carriera calcistica potendo contare su di una età più giovane.

Alla luce di quanto sopra detto, appare evidente la responsabilità del sig. Ely Sakho per aver violato l’art. 4, comma 1, del CGS con riferimento ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, nonché l’art. 32 del CGS in relazione al combinato disposto degli artt.39 e 40 delle NOIF.

La condotta del deferito appare particolarmente grave considerato che, da quanto risulta dalle distinte di gara, falsificando le proprie generalità, ha ricevuto 8 (otto) convocazioni per il campionato “Primavera” 2020/2021, 10 (dieci) convocazioni per il campionato “Primavera” 2021/2022 (fino a dicembre 2021) ed 1 (una) convocazione per la Coppa Italia “Primavera” nonché per 1 (una) partita valida per il Campionato di Serie C nel corso del tesseramento con la Società Delfino Pescara 1936. Il sig. Ely Sakho, inoltre, dal gennaio 2021, nel campionato “Primavera” 2021/2022, è stato convocato dal Bologna FC 1909 SpA in 18 (diciotto) partite.

Appare, inoltre, censurabile anche la condotta processuale tenuta dal sig. Ely Sakho che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e di non addurre, conseguentemente, alcuna circostanza a suo favore al fine di giustificare la propria condotta che, occorre ribadirlo, appare particolarmente rilevante oltre che per la Giustizia Sportiva anche per quella ordinaria.

 Quanto sopra giustifica la condanna ad anni 2 (due) di squalifica del sig. Ely Sakho e, al fine di garantire la piena efficacia della sanzione, si ritiene opportuno chiedere l’estensione della stessa in ambito UEFA e FIFA ai sensi dell’art. 9, lett. F) del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Ely Sakho (alias Pape Sakho) la sanzione di anni 2 (due) di squalifica, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 15 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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