F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80/TFN – SD del 15 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 9231/96pf22-23/GC/CAMS/mg depositato il 14.10.22 nei confronti del sig. Guglielmo Pellegrino e della società ASD Real Aversa 1925 – Reg. Prot. 67/TFN-SD

Decisione/0080/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0067/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente

Marco Sepe – Componente (Relatore) Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9231/96pf 2223/GC/CAMS/mg del 14 ottobre 2022 nei confronti del sig. Guglielmo Pellegrino e della società ASD Real Aversa 1925,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 14 Ottobre 2022, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il sig. Guglielmo Pellegrino, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Real Aversa 1925, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, in relazione a quanto disposto dagli artt. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e dall’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per aver omesso di provvedere al pagamento di quanto, in via definitiva, accertato con dispositivo di cui al n. 75/TFN-SVE del 24/05/2022 e successive motivazioni pubblicate con la decisione n. 94/TFN-SVE del 01/06/2022, in favore del calciatore Giancarlo Improta; nonché la società ASD Real Aversa 1925 per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del CGS,  a causa delle violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Guglielmo Pellegrino.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 1° agosto 2022 iscriveva al n. 96pf 22-23 il procedimento avente ad oggetto: Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Real Aversa 1925 delle somme dovute al calciatore Giancarlo Improta nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del dispositivo n. 75/TFN-SVE del 24/05/2022 e della decisione n. 94/TFN-SVE del 01/06/2022. L’Ufficio inquirente ha provveduto ad assumere la documentazione rilevante ai fini della contestazione, tra cui il Dispositivo/0075/TFNSVE-2021-22 Registro procedimenti n. 0081/TFNSVE/2021-2022 del 24/05/2022; la Decisione/0094/TFNSVE-2021-2022 Registro procedimenti n. 0081/TFNSVE/2021-2022, con la quale il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche confermava quanto stabilito dalla impugnata Commissione Accordi Economici; nonché la nota N. 193/SS 22-23 del 04-07-2022 09:23, del Dipartimento interregionale della LND, recante la segnalazione dell’inadempimento da parte della società ASD Real Aversa 1925, agli obblighi di cui all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF.

In data 06/09/2022 la Procura Federale provvedeva a notificare alle parti il provvedimento di cui all’art. 123 CGS.

In data 27/09/2022 la difesa del sig. Guglielmo Pellegrino e dell’ASD Real Aversa 1925 provvedeva a depositare memoria difensiva.

In data 12/10/2022 l’Ufficio requirente redigeva l’atto di deferimento che veniva firmato e notificato agli incolpati il 14/10/2022.

La fase predibattimentale

Entrambe le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese.

Il dibattimento

All’udienza celebratasi il giorno 8 novembre 2022 è comparso l’avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per i deferiti.

L’avv. Avagliano, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Guglielmo Pellegrino, mesi 6 di inibizione;

- nei confronti della società ASD Real Aversa 1925, punti 1 (uno) di penalizzazione, ed euro 1000,00 (mille/00) di ammenda.

I motivi della decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il procedimento prende le mosse dalla nota del Dipartimento interregionale della LND del 4 luglio 2022, Numero 193/SS 22-23, con la quale si segnalava l’inadempimento, da parte della ASD Real Aversa 1925, degli obblighi di pagamento derivanti dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, che, con dispositivo n. 75/TFN-SVE del 24/05/2022, aveva rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Commissione Accordi Economici della LND, pubblicata sul CU n. 3/LND del 24/03/2022.

La Decisione/0094/TFNSVE-2021-2022, veniva pubblicata in data 01/06/2022, contestualmente notificata alle parti, e nei 30 giorni successivi non si provvedeva all’adempimento dell’obbligo, integrando le condotte di cui all’atto di deferimento.

Il sig. Gugliemo Pellegrino, durante la fase delle indagini ha sostenuto, tramite uno scritto del proprio difensore, che, avendo impugnato il provvedimento in data 29/06/2022, prima del termine dei 30 giorni, dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, la procedura si sarebbe dovuta considerare sospesa. Questo Tribunale, tuttavia, ritiene, anche alla luce della chiara disposizione regolamentare, che le decisioni endofederali come quella emessa dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche siano immediatamente esecutive.

Nel caso di specie, quindi, l’attività istruttoria ha dimostrato per tabulas come il pagamento non sia avvenuto nel termine dovuto.

Ne deriva la responsabilità del sig. Pellegrino e della società di cui è Presidente.

Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, comma 7, CGS, per il quale il mancato pagamento nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND od eventualmente dal TFN-Sezione VE comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Con riferimento alla responsabilità della società, che nella specie ha natura propria, la medesima disposizione al comma 6 prevede la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Nel caso in oggetto il Tribunale, anche ad ammettere l’irrogabilità della sanzione economica come richiesto dall’Ufficio di Procura, ritiene sufficiente la sanzione del punto di penalizzazione in relazione alla concreta fattispecie ed alle somme non corrisposte.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Guglielmo Pellegrino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Real Aversa 1925, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Marco Sepe                                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 15 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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