LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 12.10.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide SCARAMUZZINO/F.C.RIETI SRL
RICORSO DEL CALCIATORE Davide SCARAMUZZINO/F.C.RIETI SRL
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 28 giugno 2022, il calciatore Davide SCARAMUZZINO, nato a Roma il 6 marzo 1998, rappresentato e difeso dal proprio legale ha esposto che :
a. per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato con il FC Rieti S.r.l. ;
b. ha sottoscritto un accordo economico con durata dal 14 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per un compenso globale lordo pari a euro 4.200,00;
c. la Società ha corrisposto al calciatore euro 3.500,00;
d. la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Scaramuzzino di euro 700,00.
Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare il FC Rieti S.r.l. al pagamento della somma di euro 700,00, oltre interessi.
Il FC Rieti S.r.l. non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 13 settembre è comparsa la parte ricorrente, nella persona del proprio avvocato, che si è riportata al ricorso.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :
- accoglie il ricorso limitatamente all’importo dovuto da contratto e, per l’effetto, condanna il FC Rieti S.r.l. a riconoscere al Sig. Scaramuzzino, come in epigrafe individuato, la somma di 700,00 euro;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. ;
- ordina al F.C. Rieti S.r.l. di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.