LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 12.10.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mariano NAGORE/A.S.D. SAN LUCA
RICORSO DEL CALCIATORE Mariano NAGORE/A.S.D. SAN LUCA
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 4 marzo 2022, e proseguito alla CAE il 14 giugno successivo, il calciatore Mariano NAGORE, nato a Renaper, in Argentina, il 18 febbraio 1988, rappresentato e difeso dal proprio legale, ha esposto che :
e. per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato con la A.S.D. San Luca;
f. il 29 ottobre 2020 ha sottoscritto un accordo economico per un compenso globale annuo lordo pari a euro 8.000,00;
g. la Società ha corrisposto al calciatore euro 2.400,00;
h. il calciatore ha altresì percepito euro 3.600,00 dalla Sport e Salute S.p.A.;
i. la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Nagore di euro 2.000,00.
Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la A.S.D. San Luca al pagamento della somma di euro 2.000,00.
La A.S.D. San Luca non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 13 settembre è comparsa la parte ricorrente, nella persona del proprio avvocato, che ha prodotto procura a tali fini, che si è riportata al ricorso.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la A.S.D. San Luca a riconoscere al Sig. Nagore, come in epigrafe individuato, la somma di 2.000,00 euro;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. ;
- ordina alla A.S.D. San Luca di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.