LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 12.10.2022 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Anna Maria SOLINAS/ASD ATLETICO ORISTANO CF

RICORSO DELLA CALCIATRICE Anna Maria SOLINAS/ASD ATLETICO ORISTANO CF

La sig.ra  SOLINAS Anna Maria  (cod. fisc. SLNNMR84D64A192U), per tramite del proprio difensore ha trasmesso a mezzo PEC del 24.05.2022 alla ASD Atletico Oristano CF (Matricola 500527 – P. IVA 0720190958) e successivamente, con PEC del 13.06.2022, alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, reclamo nei confronti della predetta ASD Atletico Oristano CF, corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale ed attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

La reclamante esponeva di essere stata tesserata per la stagione sportiva  2020/2021 con la ASD Atletico Oristano CF, militante nel campionato di  serie C di Calcio Femminile, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.09.2020 e sino al 30.05.2021.

Con detto accordo la società ha assunto l’obbligo di corrispondere alla calciatrice l’importo globale lordo, per l’intera sua durata, di euro 4.000,00, corrispondenti - si legge nell’atto -  “ad € 500,00 (cinquecento)/mese per mesi nove” da versare quanto ad euro 2.000,00 entro il 31.12.2020 e quanto al saldo, per ulteriori euro 2.000,00, entro il termine della stagione sportiva.

La calciatrice, tuttavia, quantunque abbia adempiuto agli obblighi a lei facenti carico in virtù dell’impegno assunto fino al termine della stagione sportiva, non ha ricevuto neppure in parte quanto dovutole, restando, pertanto, creditrice dell’importo di euro 4.000,00.

Tanto esposto, la reclamante  Sig.ra Solinas ha chiesto alla Commissione adita di accertare che la ASD Atletico Oristano C.F.  è tenuta al pagamento  dell’intera somma pattuita, pari ad euro  4.000,00, formulando istanza di discussione del reclamo in pubblica udienza.

All’udienza del 6 luglio 2022 è comparso il difensore della ricorrente, insistendo nelle domande e conclusioni formulate con il reclamo. Nessuno è comparso, invece, per la ASD Atletico Oristano CF, neppure costituita. La Commissione teneva, quindi, il procedimento a decisione e, ritiratasi in camera di consiglio, rilevato che la copia dell’accordo economico per la stagione sportiva 2020/2021 prodotta dalla reclamante recava in calce la data del 16.10.2020 e l’attestazione di deposito del 26.02.2021, deliberava di richiedere al Dipartimento Calcio Femminile  L.N.D. di comunicare se ed in che data detto accordo fosse stato accettato dal Dipartimento, con che modalità sia avvenuto detto  deposito  ed a cura di quale delle parti. Fissava, quindi,  per l’ulteriore corso l’udienza del 13 settembre 2022.

Nelle more pervenivano chiarimenti da parte del Dipartimento ed in data 5 settembre 2022 il difensore della reclamante Solinas ha fatto pervenire memorie integrative, corredate di ampia documentazione relativa al deposito dell’accordo ed allo svolgimento del rapporto tra la società e l’atleta. In particolare la difesa della reclamante ha sostenuto la natura meramente ordinatoria del termine di cui all’art. 94 ter delle NOIF, rilevando che un  accordo  economico dotato di tutti i requisiti di forma e regolarmente sottoscritto dalle parti, laddove neppure vi sia alcuna  contestazione in ordine all’esecuzione  della prestazione sportiva,  debba ritenersi del tutto efficace. Ha richiamato al proposito precedente giurisprudenza di questa Commissione e del Tribunale Federale Nazionale, nonché il principio "di tutela dell'affidamento".  Alla seduta del 13 settembre 2022 il difensore della calciatrice, sostituita giusta specifica procura da altro legale di propria fiducia, insisteva nelle richieste formulate con il reclamo introduttivo e la Commissione teneva il procedimento a decisione.

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La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del deposito dell’Accordo Economico sottoscritto tra la odierna reclmante,  Sig.ra Anna Maria SOLINAS  e la ASD Atletico Oristano CF, del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Va detto preliminarmente detto che i chiarimenti e gli ulteriori elementi di prova forniti dalla parte, consentono di considerare superata la questione della tempestività del deposito dell’accordo economico oltre i termini di cui all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF (sottoscrizione del 16.10.2020 ed attestazione del deposito del 26.02.2021). Pur considerata la giurisprudenza richiamata dalla reclamante,si ritiene che, trattandosi di questione attinente all’efficacia e non alla nullità dell’accordo, la stessa possa ritenersi superata, prima ancora che dalla presunta natura ordinatoria del termine, su cui in questa sede la Commissione ritiene pleonastico indagare, dalla mancata contestazione da parte della reclamata ASD Atletico Oristano CF e dalla prova dell’effettiva esecuzione da parte dell’atleta della prestazione sportiva oggetto dell’accordo. Circostanza questa, oltre che non contestata, pienamente comprovata dall’abbondante documentazione versata in atti dalla reclamante (si vedano anche i referti arbitrali). Peraltro pare possa, sia pure incidentalmente, rilevarsi, che quantunque l’art. 94 ter non statuisca espressamente alcuna sanzione per il deposito oltre i termini dell’accordo, né l’inefficacia sostanziale dello stesso in tale ipotesi, sarebbe opportuno, de iure condendo, soffermarsi ed approfondire l’indagine sulla reale portata della norma nella parte in cui stabilisce, con apparente chiarezza,  che “il deposito oltre di termini di cui al presente comma  non è consentito e non sarà accettato”. Il tema dovrebbe essere affrontato sia sotto l’aspetto della obbligatorietà del deposito, sia  sotto quello della obbligatorietà della non accettazione dello stesso, giacché è proprio la norma a statuirne in modo assai chiaro il divieto, sia pure senza sanzione, ma sicuramente ad evitare che l’accettazione possa costituire espressione di opinabile e certo non voluta discrezionalità.

Come detto, comunque, essendo agli atti la prova dell’esecuzione della prestazione e ritenuta, per quanto detto sopra, la piena efficacia dell’accordo, la pretesa della reclamante Sig.ra Solinas deve essere accolta integralmente.

In merito alla determinazione del quantum debeatur, poiché non risulta effettuato alcun versamento a favore della reclmante, si ritiene che la somma dovuta all’atleta per l’intero periodo di durata della prestazione sportiva corrisponda ad euro 4.000,00, come concordato tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla ASD Atletico Oristano CF (Matricola 500527 – P. IVA 0720190958), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Oristano, Via Garibaldi n. 84, alla Signora SOLINAS Anna Maria (cod. fisc. SLNNMR84D64A192U), la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte della Signora Anna Maria SOLINAS del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

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