LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 03.11.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Cristofaro MORRA/POL.D.VIRTUS MATINO

RICORSO DELCALCIATORE Cristofaro MORRA/POL.D.VIRTUS MATINO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 30 giugno 2022 e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Cristofaro Morra, nato a Cerignola (Prov. FG) il 10 maggio 1998, rappresentato e difeso dal proprio legale, ha esposto quanto segue :

d. per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato con la Pol. D. Virtus Matino con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale annuo lordo pari ad euro 5.250,00;

e. la Società ha corrisposto al calciatore euro 1.500,00;

f. la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Morra di euro 3.750,00.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la Pol. D. Virtus Matino al pagamento della somma di euro 3.750,00, maggiorati di interessi, spese del procedimento e spese legali.

La società invia note in data 3 agosto 2022. Da subito, si rileva la tardività delle note in questione che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, comma 5, avrebbero dovute essere notificate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso. In queste note ( solo per dovere di cronaca ) la società fa presente che – essendosi il calciatore assentato, senza dare giustificazione, alcuni giorni nel mese di febbraio - l’importo in riduzione rispetto a quanto indicato nel contratto è quanto la società ha ritenuto giusto, in conseguenza delle suddette assenze.

Il successivo 28 settembre perviene comunicazione da parte del Legale del calciatore il quale sostiene, oltre alla tardività, l’infondatezza delle rappresentazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Infine il 30 settembre la società invia nuovamente le memorie ( tardive ) già prodotte il 3 agosto.

La CAE non può non considerare la tardività delle note della società, che peraltro riporta circostanze che sono respinte dal Legale del calciatore.

All’udienza del 6 ottobre è comparsa parte ricorrente, nella persona del proprio legale che si è riportata al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la Pol. D. Virtus Matino a riconoscere al Sig. Morra, come in epigrafe individuato, la somma di 3.750,00 euro. Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta avanzata dal calciatore di vedersi riconosciuti gli interessi, le spese del procedimento e le spese legali;

- dichiara tardiva la memoria della società notificata il 3 agosto;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. ;

- ordina alla Pol. D. Virtus Matino di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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