LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 03.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo’ DONIDA/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo’ DONIDA/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910

La C.A.E. riunitasi in data 06.10.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Nicolò DONIDA regolarmente notificato a mezzo pec in data 11.07.2022 alla società SSD NOCERINA CALCIO 1910 ed inviato a questa commissione in pari data

PRESO ATTO

Della Costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società sopra citata

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue: il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico della durata pluriennale che lo legava alla società “SSD NOCERINA CALCIO 1910 per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 27.000,00, più un’ulteriore indennità di euro 5.000,00 ai sensi dell’art.94 ter, n. 6 delle N.O.I.F., ritualmente depositato in data 08.11.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di euro 28.800,00 e che pertanto, sarebbe creditore nei confronti della società ASD NOCERINA CALCIO 1910 del residuo importo di euro 3.200,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Società ASD NOCERINA CALCIO 1910 non si è costituita nei termini di cui all’art.25 bis n.5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ed ha inviato alla CAE tramite pec in data 30.09.2022 una memoria difensiva, per l’udienza del 06.10.2022 rappresentando che il calciatore Nicolò DONIDA non è stato pagato in quanto tale pagamento era a carico della precedente Società in virtù di un accordo di vendita tra il precedente Presidente e la nuova Società. Per questo motivo la Società richiedeva in via principale di posticipare la somma spettante richiesta fino al momento della decisione della giustizia ordinaria ed in via sussidiaria trovare un accordo transattivo con il calciatore riconoscendo l’assenza di responsabilità della nuova Società.

L’art. 25 bis n.5 del Regolamento della Lega Dilettanti statuisce: “La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso.” Come appare evidente dalla lettura delle norme, il termine per la costituzione per la parte resistente di trenta giorni dal ricevimento del ricorso è assolutamente perentorio, con la conseguenza che gli atti e le memorie pervenute successivamente tale termine, sono inutilizzabili ai fini della decisione. Il calciatore ha inoltrato alla società ASD NOCERINA CALCIO 1910 il ricorso in data 11.07.2022, a mezzo  pec correttamente inviata alla Società, provvedendo nella medesima data, ad inviare il ricorso alla Commissione Accordi Economici, con la prova dell’avvenuta notifica alla controparte.

La Società non si è costituita o inviato memorie o contestato quanto asserito nel ricorso entro il temine di decadenza del 11.09.2022. La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell’art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD NOCERINA CALCIO 1910, pur ritualmente intimata, non si è costituita nei termini in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società SSD NOCERINA CALCIO 1910 al pagamento in favore del sig. Nicolò DONIDA della somma di euro 3.200,00 (Tremiladuecento /00), oltre interessi della domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore), tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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