LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 03.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Fabricio CALDEROLLI/SSD FUTSAL PESCARA 1997 SRL
RICORSO DEL CALCIATORE Fabricio CALDEROLLI/SSD FUTSAL PESCARA 1997 SRL
La C.A.E. riunitasi in data 06.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Calderolli Fabricio, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 28.06.2022 alla società S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl ed inviato a questa Commissione in pari data
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente per tramite del proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione
OSSERVA
quanto segue:
Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico pluriennale stipulato ai sensi dell'art. 94 septies delle N.O.I.F. con la società SSD Acquaesapone C5 srl (ora S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl) per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 48.682,14 cadauna. Lo stesso espone che, nelle more della prima stagione sportiva anzidetta, e segnatamente in data 09.03.2021, le parti decidevano di sottoscrivere un nuovo accordo economico in sostituzione del precedente che prevedeva, a fronte del prolungamento per un'ulteriore annualità (2022/2023), il riconoscimento in favore del suddetto calciatore, a titolo di compenso, dei minor importi pari ad Euro 39.500,00 per la stagione 2020/2021 ed Euro 30.000,00 per le due stagioni successive. Il ricorrente, in particolare, con esclusivo riferimento alla stagione sportiva 2020/2021, ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 32.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 7.500,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.
La Commissione ritiene fondato il ricorso.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl (già S.S.D. Acquaesapone C5 srl), pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.
Va altresì opportunamente osservato che, nel caso di specie, dalla documentazione nella disponibilità della C.A.E. risulta confermato l’intervenuto cambiamento di denominazione sociale da S.S.D. Acquaesapone C5 srl a S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl avendo, ambedue le società, i medesimi numeri di matricola e codice fiscale/P.Iva.
Accertato, dunque, che il legittimato passivo dell’odierno giudizio sia, appunto, la S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl – e non essendovi ragioni, nel merito, che possano portare ad escludere la fondatezza del ricorso – si ritiene conseguentemente che la resistente debba essere condannata al pagamento dell’intero importo richiesto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Calderolli Fabricio della somma di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 septies comma 9 delle N.O.I.F.