LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15.11.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Gabriele SCACCO/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele SCACCO/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) - inviato alla Castelnuovo Vomano SSD ARL il 22 agosto 2022 e proseguito alla CAE in pari data -, il calciatore Gabriele SCACCO, nato a Genzano di Roma l’11 maggio 2003, rappresentato e difeso dal proprio legale ha esposto che :
c. Per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato con la Castelnuovo Vomano SSD ARL con un contratto - con durata dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 - che prevedeva un compenso globale lordo di euro 2.500 (duemilacinquecento/00);
d. La società ha riconosciuto al calciatore euro 1000,00 (mille/00), rimanendo debitrice nei confronti di quest’ultimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Per i suddetti motivi il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la Castelnuovo Vomano SSD ARL al pagamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre interessi.
La Castelnuovo Vomano SSD ARL non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 19 ottobre è comparsa parte ricorrente, che si è riportate a quanto chiesto con il ricorso.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :
- in assenza di controdeduzioni, ritenuta fondata la richiesta, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, condanna la Castelnuovo Vomano SSD ARL a riconoscere al Sig. Scacco, come in epigrafe individuato, la somma di euro 1.500,00. Motivi di equità portano a respingere la domanda di riconoscimento degli interessi;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
- ordina alla Castelnuovo Vomano SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.