F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0050/CFA pubblicata il 30 Novembre 2022 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/A.S.D. Liventina-A.S.D. Città di Caorle La Salute

Decisione/0050/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0046/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

Carlo Saltelli - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0046/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale

contro

A.S.D. Liventina

e nei confronti

A.S.D. Città di Caorle La Salute per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Veneto n. 39 del 19.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 22 novembre 2022 tenutasi in videoconferenza, il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi l'Avv. Enrico Liberati per la Procura Federale, l'Avv. Federico Menichini per la società ASD Liventina e l'Avv. Riccardo Gusso per la società ASD Città di Caorle La Salute;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n. 91 del 23 aprile 2022, il Giudice sportivo territoriale presso la Delegazione provinciale di Pordenone - letto il referto arbitrale dell’incontro disputato tra la ASD Città di Caorle La Salute e il Team Ticino Mendrisiotto, nell’ambito del “Memorial Franco Gallini”, riservato alla categoria “under 13”, in data 17 aprile 2022, e considerato che l’arbitro segnalava di essersi “visto costretto a sospendere la gara in dipendenza di tafferugli e rissa fra genitori appartenenti alla società Caorle e alla società Liventina”, che peraltro non disputava la gara - ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli eventuali accertamenti di competenza.

La Procura federale ha avviato un’indagine, nel corso della quale è stata acquisita varia documentazione e sono stati ascoltati alcuni tesserati.

Con provvedimento del 23 settembre 2022, adottato all’esito delle indagini, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale:

(i) la società ASD Liventina a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere da alcuni genitori di propri tesserati che, in occasione della gara sopra ricordata, sostenevano la compagine del Team Ticino Mendrisiotto con commenti ingiuriosi sulla squadra della ASD Città di Caorle e prendevano parte a scontri verbali con i genitori di alcuni dei calciatori tesserati per quest’ultima società presenti per assistere al torneo, determinando la momentanea sospensione della gara da parte dell’arbitro per circa due minuti;

(ii) la società ASD Città di Caorle La Salute a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere da alcuni genitori di propri tesserati che, in occasione della gara sopra ricordata, prendevano parte a scontri verbali con i genitori di alcuni dei calciatori tesserati per la ASD Liventina presenti per assistere al torneo, determinando la momentanea sospensione della gara da parte dell’arbitro per circa due minuti.

Con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 39 del 19 ottobre 2022, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto ha assolto le società deferite dagli addebiti loro ascritti, ritenendo che i fatti contestati non integrassero la fattispecie disciplinata dall’art. 26 CGS.

Con ricorso notificato il 26 ottobre scorso e depositato in pari data, la Procura federale ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado, criticando la lettura che il primo giudice ha dato del citato art. 26 CGS e chiedendo la condanna di ciascuna delle società deferite alla sanzione dell’ammenda dell’importo di 400,00.

La ASD Liventina si è costituita in giudizio per resistere al reclamo, sostenendo l’assenza dei requisiti previsti dall’art. 26, comma 1, CGS, e sottolineando l’impedimento alla prosecuzione della propria attività giovanile che produrrebbe l’eventuale sanzione inflitta, che si rivelerebbe perciò del tutto sproporzionata rispetto alla responsabilità contestata.

All’udienza del 22 novembre 2022, quando il reclamo è stato chiamato, è comparsa, costituendosi, la ASD Città di Caorle La Salute, che ha svolto difese analoghe a quelle dell’altra società reclamata.

Dopo la discussione delle parti, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel presente giudizio viene in questione il più volte citato art. 26 CGS, rubricato “Fatti violenti dei sostenitori”, il quale al comma 1 dispone:

“1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.

Requisiti essenziali per integrare la fattispecie e costituire presupposto per l’irrogazione delle sanzioni previste dai successivi commi 2, 3 e 4, sono: (i) il carattere violento dei fatti commessi; (ii) il pericolo per l’incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, che ne derivi.

La fattispecie è dunque costruita secondo una condotta tipica, cui deve aggiungersi una sorta di condizione obiettiva di punibilità.

Il perimetro della norma è stato vagliato molto di recente da questa Sezione (Sez. I, n. 49/2022-2023), che si è espressa nei seguenti termini.

<<Orbene è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile.

Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti.

Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale.

È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti.

In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo.

Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva>>.

Nel caso di specie, la contestazione mossa dalla Procura federale addebita alle società deferite i commenti ingiuriosi e gli scontri verbali dei rispettivi sostenitori.

La contestazione è in questo coerente con le dichiarazioni assunte in istruttoria.

Il signor Daniele Benatelli, dirigente della ASD Città di Caorle, ha affermato che “non c’è stato alcun contatto fisico tra i genitori del Caorle e della Liventina e tantomeno lancio di oggetti, tutto si è risolto con una discussione molto accesa tra questi due genitori ed altri che sono intervenuti nella discussione”.

Il signor Denis Furlanetto, dirigente della ASD Liventina, ha asserito che “la discussione è stata vivace ma non si è arrivati a un contatto fisico”.

La signora Barbara Doretto, segretaria della ASD Città di Caorle, ha parlato di “una discussione molto accesa ma soltanto verbale”, aggiungendo che “tutto si è risolto senza pervenire a rissa”.

Fin qui, potrebbe trattarsi di dichiarazioni di parte, rese da esponenti delle società coinvolte per limitarne o a escluderne la responsabilità.

Peraltro, il signor Walter Marson, arbitro dell’incontro, ha riferito che “visto che la situazione non era grave, in un primo tempo avevo pensato a un malore di qualcuno, ho ripreso il gioco ed ho portato a termine la gara”.

Ha aggiunto: “Non ho sentito cosa si sono detti e se sono arrivati o meno a un contatto fisico”, in tal modo chiarendo quanto genericamente riportato nel referto di gara, nel quale adoperava il lemma “rissa”.

D’altronde, la stessa relazione del delegato alle indagini, pur parlando di “tafferugli”, conclude che “non si è mai giunti a contatti fisici”.

Il Collegio deve stigmatizzare con assoluta fermezza l’accaduto, già di per sé totalmente deprecabile, ma ancora di più per essersi verificato in occasione di un torneo riservato a calciatori giovanissimi.

È pacifico, secondo le audizioni, che vi sarebbe stato un vivace e volgare confronto fra due o più genitori dei ragazzi delle due squadre.

Manca però la ragionevole certezza che lo scontro verbale non solo sia degenerato in scontro fisico, ma neppure abbia avuto carattere aggressivo, minaccioso o intimidatorio.

Anche la sospensione della partita sembra essere stata determinata da una erronea valutazione dell’arbitro circa il verificarsi di un malore in tribuna. L’arbitro ha aggiunto che la situazione non era grave, tanto da consentire la ripresa del gioco dopo una pausa molto breve.

In definitiva, non si è raggiunta cioè la soglia probatoria minima per affermare che dai fatti sia derivato un pericolo per l’incolumità pubblica - sia pure ampiamente intesa, come prima si è detto - come invece sarebbe indispensabile per rientrare nella previsione dell’art. 26, comma 1, CGS.

A sostegno delle proprie tesi, la Procura federale richiama alcune decisioni del Giudice sportivo, che però non sembrano pertinenti, trattandosi di aggressioni fisiche, danneggiamenti di cose, sputi, utilizzo di fasci di luce laser su calciatori avversari, lanci di oggetti vari.

In linea di principio, l’orientamento del Giudice sportivo è coerente con quello della Corte federale d’appello.

E infatti, nel precedente ricordato, la Sezione ha riconosciuto la responsabilità della società deferita rilevando, in termini del tutto condivisibili, <<che ci si trovi innanzi a “fatti violenti” è indubbio: siamo in presenza di insulti e minacce durante e dopo la partita, sputi all’indirizzo di un giocatore e due tifosi avversari, lancio di una cintura e di sassi, atteggiamento aggressivo di gruppo>>.

Su queste premesse, il reclamo potrebbe dirsi fondato solo al prezzo della forzatura della disposizione in discorso; con una operazione ermeneutica, cioè, alla quale osta la tassatività di una fattispecie sanzionatoria dettata per una responsabilità oggettiva per fatto altrui o, forse meglio, per una responsabilità di posizione, dal che discende appunto che la norma è di stretta interpretazione (v. ad. es., nell’ipotesi parallela della responsabilità della società per dichiarazioni lesive rese dai propri dirigenti, tesserati e assimilati, in relazione all’art. 5 dell’abrogato CGS, CFA, Sez. Un., n. 31/2019-2020).

Il Collegio non può che prenderne atto.

In sintesi, il reclamo non può essere accolto.

Segue da ciò la conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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