F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 88/TFN – SD del 24 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7762/814pf21-22/GC/GR/ff del 29 settembre 2022 nei confronti del sig. Paolo Bartolini – Reg. Prot. 56/TFN-SD

Decisione/0088/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0056/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Marco Sepe – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7762/814pf21-22/GC/GR/ff del 29 settembre 2022 nei confronti del sig. Paolo Bartolini,

 il seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 28 settembre 2022, la Procura Federale notificava alla Società ASD Spezia Calcio Femminile, l’atto di deferimento per il sig. Paolo Bartolini, contestando la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Alfredo Geraci, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, di svolgere, nel corso della stagione sportiva 20212022 e precisamente dal mese di agosto 2021, l’attività di allenatore dei portieri in favore della società ASD Spezia Calcio Femminile, benché non fosse tesserato, nonché per avere consentito o, comunque non impedito, che nel corso della medesima stagione sportiva 2021 – 2022, lo stesso svolgesse la propria attività di tecnico anche per conto della società GSD Ghiviborgo VDS svolgendo di fatto attività per più di una società.

Il Bartolini veniva deferito nella sua qualità di Presidente p.t. del sopra cennato sodalizio societario dal 29 luglio al 30 settembre 2021.

La fase istruttoria e la fase predibattimentale

Con provvedimento di stralcio del 10 giugno 2022, facente riferimento al fascicolo n. 483 pf 2021 – 2022, la Procura Federale iscriveva il presente procedimento. Lo stralcio nasceva dalla circostanza che in una prima fase, l’indagine aveva coinvolto un soggetto che nel periodo in contestazione non ricopriva la carica di Presidente e legale rappresentante della società ASD Spezia Calcio Femminile. A seguito del deposito di memorie da parte del difensore, l’Ufficio di Procura individuava il Presidente p.t. all’epoca dei fatti, cui muovere la contestazione.

Con il provvedimento di stralcio e con la nuova iscrizione, veniva acquisita documentazione utile ed effettuate diverse audizioni, allegate in atti, le cui risultanze conducevano al presente deferimento.

Si precisa che, unitamente all’odierno deferito, veniva attenzionato dal presente procedimento anche il Presidente p.t. del sodalizio societario in carica dal 30 settembre 2021 che, tuttavia, prima del deferimento, ha concordato l’applicazione di una sanzione ex art. 126 CGS.

A seguito del deferimento, il sig. Bartolini non ha fatte pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza celebratasi il giorno 28 ottobre 2022 è comparso l’avv. Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per il deferito.

In quella udienza, considerato che non vi era prova dell’avvenuta conoscenza dell’atto di deferimento da parte del sig. Paolo Bartolini - non tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento - ma esclusivamente prova della trasmissione degli atti alla società ASD Spezia Calcio Femminile , questo Tribunale, con Ordinanza n. 23 del 28 ottobre 2022 rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 17 novembre 2022, concedendo alla Procura Federale termine fino al giorno 10 novembre 2022 per depositare prova dell’avvenuta comunicazione degli atti relativi al deferimento da parte della Società, nei confronti del deferito ex art. 53 comma 5 lett. a), n. 2 CGS.

La Procura Federale ha depositato copia della documentazione fornita al riguardo dalla predetta società.

All’udienza del 17 novembre 2022, è comparso l’avv. Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha evidenziato che la Procura stessa, in ottemperanza all’incombente istruttorio richiesto, ha depositato la documentazione che comprova l’avvenuta comunicazione degli atti relativi al deferimento da parte della società al deferito, come previsto dall’art. 53, comma 5, lett. a) n. 2 CGS.

Nel merito, quindi, nel ripotarsi all’atto di deferimento chiedeva irrogarsi al sig. Paolo Bartolini, la sanzione di mesi sei di inibizione.

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva preliminarmente quanto segue.

Con riferimento a quanto richiesto con l’Ordinanza n. 23 del 28 ottobre 2022, dagli atti emerge che non è stata fornita prova che gli atti siano stati comunicati al deferito, sig. Paolo Bartolini.

La Procura Federale, risulta aver utilizzato, per l’inoltro degli atti relativi al procedimento (CCI e deferimento), la PEC della ASD Spezia Calcio Femminile, sul presupposto che fosse l’ultimo indirizzo utile per raggiungere il deferito, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 53 comma 5, lett. a), n. 2 del CGS che consente di effettuare le comunicazioni agli interessati, non più tesserati, presso l’indirizzo di posta certificata della società dell’ultimo tesseramento.

Tuttavia, in questi casi la Società, ha l’obbligo di trasmettere tali comunicazioni all’interessato, onde garantirgli la necessaria conoscenza degli atti a lui indirizzati per garantirgli il diritto ad una regolare difesa.

Nel caso di specie la disposizione codicistica prevede che la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato, dandone prova all’organo procedente, che a sua volta è tenuto ad acquisirla.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l’impossibilità, in assenza di costituzione del deferito, di ritenere regolarmente perfezionata la notifica dei predetti atti e, quindi, la regolare instaurazione del contraddittorio.

In fattispecie identica la giurisprudenza endofederale di secondo grado ha statuito che “Tale modalità di comunicazione non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima” (Corte Federale d’Appello, SS.UU., dec. n. 67 del 21 febbraio 2022).

Ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie la predetta procedura non può dirsi perfezionata.

Infatti, quanto prodotto dalla Procura Federale in data 9 novembre 2022 vale a dire screenshot di una conversazione avvenuta all’interno di una chat “end to end” tra un interlocutore sconosciuto, presumibilmente riconducibile alla Società ASD Spezia Calcio Femminile ed un terzo soggetto estraneo ai fatti - di cui il deferito sarebbe stato “espressione” - nella quale risulta allegato un file ed un messaggio che recita testualmente “Invio mail con il deferimento di Paolo Bartolini. Fate avere il tutto”, non può essere considerato in alcun modo elemento in grado di dimostrare l’avvenuta trasmissione degli atti sig. Paolo Bartolini e la conseguente ricezione e conoscenza degli stessi.

Il Collegio ritiene evidente che non vi sia prova, espressamente richiesta dalla disciplina dettata per i soggetti non tesserati, che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità dell’interessato, non potendosi, in tal caso, neanche ricorrere ad eventuali presunzioni al fine di ritenere perfezionate le notifiche della CCI (con conseguente successivo decorso del termine per depositare memoria o essere ascoltato) e del deferimento; presunzioni, al limite, giustificate solo in ragione del sussistente rapporto di tesseramento fra società e persona fisica.

Né, nel caso di specie, il Tribunale ritiene possibile, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattimento, rimettere in termini la Procura Federale, considerando errore scusabile quello nel quale è incorso l’Organo inquirente, analogamente a quanto previsto nel precedente giurisprudenziale sopra indicato.

Infatti il rappresentante della Procura Federale, all’udienza del 17 novembre 2022, ha ritenuto che la documentazione versata in atti a seguito del disposto incombente istruttorio, comprovasse l’avvenuta comunicazione al deferito ex art. 53, comma 5, lett. a), n. 2 CGS, tanto da insistere nelle conclusioni indicate in deferimento e, conseguentemente, chiedere l’irrogazione della sanzione al deferito che, tuttavia, non risulta provato abbia mai avuto conoscenza del deferimento.

Non sussistono, quindi, i presupposti per ritenere che la Procura Federale sia incorsa in un errore scusabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

 Marco Sepe                                                                      Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 24 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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