F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFN-SVE del 28 Novembre 2022 (motivazioni) – Ascoli Calcio 1898 FC Spa / ASD FC Gaetano Bonolis Teramo – Reg. Prot. 9/TFN-SVE

Decisione/0017/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0009/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Roberta Landi – Componente (Relatore)

Antonino Piro – Componente

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 novembre 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 FC Spa (matr. 940.156) nei confronti della società ASD FC Gaetano Bonolis Teramo (matr. 940.823) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 3/E del 20 ottobre 2022 (Premio di preparazione calciatore Tommaso Di Filippo n. 28.05.2007 – matr. 2.449.963 – ric. 107),

la seguente

DECISIONE

In data 21 aprile 2022, l’ASD FC Gaetano Bonolis Teramo ha chiesto all’Ascoli Calcio 1898 FC Spa il pagamento di complessivi 6.744,00 a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF in riferimento al calciatore Tommaso Di Filippo, tesserato per l’Ascoli Calcio come “Giovane di serie” in data 23 settembre 2021 e già tesserato per la Gaetano Bonolis nella categoria “Esordienti” nelle stagioni sportive 2018/2019 (cartellino n. 289830 del 26/09/2018 rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico Abruzzo) e 2019/2020 (cartellino n. 289569 del 21/09/2019 rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico Abruzzo).

A seguito della mancata corresponsione della premialità, l’ASD FC Gaetano Bonolis Teramo ha presentato ricorso alla Commissione Premi che, con delibera pubblicata nel C.U. n. 3/E del 20 ottobre 2022, ha accolto l’istanza condannando l’Ascoli Calcio 1898 FC Spa al pagamento dell’importo complessivo di 10.116,00, di cui 6.744,00 alla ASD FC Gaetano Bonolis Teramo quale titolare del vincolo annuale ed 3.372,00 alla FIGC a titolo di penale.

La delibera della Commissione Premi è stata ritualmente impugnata dall’Ascoli Calcio. Due i motivi a fondamento del gravame: a) in via preliminare e pregiudiziale, l’assunta estinzione del giudizio dinanzi alla Commissione Premi per superamento del limite temporale previsto ex art. 54, comma 1, CGS FIGC, con conseguente caducazione della delibera impugnata; b) nel merito, l’insussistenza in specie del diritto alla premialità ex art. 96 NOIF, atteso che all’epoca dei fatti (stagioni 2018/2019 e 2019/2020) la Reclamante era una società di puro Settore giovanile di Calcio a 5.

La ASD FC Gaetano Bonolis Teramo, ritualmente notiziata del reclamo, ha depositato controdeduzioni in data 4 novembre 2022. Nel costituirsi in giudizio la Resistente ha contestato, in primo luogo, l’eccepita violazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, lett. f, e 54, comma 1, CGS FIGC, deducendo sia che le Commissioni non avrebbero natura di organo di giustizia sportiva e dunque sarebbero sottratte ai termini di cui all’art. 54 cit., sia che la fattispecie estintiva in parola riguarderebbe esclusivamente gli organi disciplinari. In secondo luogo, la Resistente ha ribadito la fondatezza del suo diritto al premio di preparazione per aver svolto nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 “attività di puro settore giovanile e calcio a cinque” e precisando che “già dalla stagione 2020/2021 era regolarmente iscritta al campionato Juniores provinciale, con conseguente

affiliazione alla LND” (così, testualmente, a pag. 3 della Comparsa di costituzione dell’ASD FC Gaetano Bonolis Teramo in atti). Questo Tribunale, in data 2 novembre 2022, ha comunicato alle parti la trattazione del procedimento all’udienza del 16 novembre 2022, in modalità videoconferenza, sulla base del Decreto del Presidente del TFN n. 1 del 1 luglio 2022.

In data 14 novembre 2022, la ASD FC Gaetano Bonolis Teramo ha trasmesso a questo Tribunale memoria integrativa e, nell’occasione, ha prodotto “Attestato di affiliazione LND rilasciato dal CR Abruzzo in data 7 novembre 2022” con richiesta di acquisizione agli atti del procedimento che occupa. All’accoglimento dell’istanza istruttoria si è opposta l’Ascoli Calcio che, con nota di replica del 15 novembre 2022, ne ha eccepito la tardività nonché l’inammissibilità perché avanzata a soli due giorni dall’udienza dibattimentale.

La vertenza, discussa con le parti costituite in modalità di videoconferenza nella riunione del 16 novembre 2022, è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità della memoria integrativa trasmessa dalla Resistente in data 14 novembre 2022, e dunque oltre il termine di cui all’art. 91, comma 5, CGS FIGC. Né risultano agli atti elementi utili per una rimessione in termini ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS FIGC, non avendo l’istante dimostrato che la decadenza sia stata determinata da una causa ad essa non imputabile perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà e comunque integrante il carattere dell’assolutezza e non della mera difficoltà (Cass., Sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27773; Cass., Sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32725). Anzi, la circostanza che la Resistente si sia attivata per richiedere la contestata certificazione soltanto il giorno stesso nel quale è spirato il termine di cui al comma 5 dell’art. 91 CGS FIGC sebbene avente ad oggetto un fatto storico risalente nel tempo, come pure la mancanza di ogni riferimento nell’atto di costituzione nel presente procedimento alla necessità di rimessione in termini per l’acquisizione di costituendi documenti, o ancora il deposito della discussa attestazione soltanto una settimana dopo (14.11.2022) il suo rilascio da parte del competente Comitato Regionale (7.11.2022) e comunque a soli due giorni dall’udienza di trattazione (16.11.2022), escludono l’operatività del rimedio ex art. 50, comma 5, CGS FIGC. La rimessione in termini, d’altronde, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass. 11 novembre 2011, n. 23561; Cass. 26 marzo 2012, n. 4841). Per queste ragioni, la documentazione prodotta dalla Resistente con la memoria integrativa del 16 novembre 2022 non può essere posta da questo Collegio a fondamento della propria decisione.

Venendo al thema decidendum, va disattesa la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio dinanzi alla Commissione Premi – e dunque di invalidazione della delibera impugnata – per superamento del limite temporale previsto dall’art. 54, comma 1, CGS. È infatti indirizzo consolidato, sia di questo Tribunale (Trib. Fed. Naz., Sez. vert. econ., 17 aprile 2019, in C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 settembre 2019; Trib. Fed. Naz., Sez. vert. econ., 8 giugno 2017, in C.U. n. 1/TFN-SVE del 3 luglio 2017) che del Collegio di garanzia (Coll. gar. sport. CONI; 7 gennaio 2020, n. 2), che la Commissione Premi non è organo di giustizia del sistema sportivo e dunque il relativo procedimento è sottratto ai termini estintivi di cui al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, lett. f, e 54, comma 1, CGS FIGC.

Il reclamo è invece fondato nel merito.

Al riguardo si premette che nel caso di specie non assume particolare rilievo la questione attinente alla diversa attività svolta dalla Società che ha formato il calciatore (Calcio a 5) rispetto a quella svolta dalla Società che lo ha successivamente tesserato (Calcio a 11), trattandosi di tema già affrontato e risolto da questo Organo giudicante in senso ostativo al riconoscimento della premialità (v., ex multis, Trib. fed. naz., Sez. vert. econ., 11 maggio 2022, n. 88/TFNS-SVE). La decisione della Commissione Premi va ancor prima invalidata perché nel periodo oggetto richiesta (stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020) l’ASD FC Gaetano Bonolis Teramo non risultava iscritta in alcuna delle Leghe indicate al comma 1 dell’art. 96 NOIF. Per orientamento consolidato sia di questo Tribunale (cfr. decisione n. 65/TFN-SVE 2019/2020) che del Collegio di garanzia (cfr. decisione n. 65 del 22.12.2020), infatti, il premio di preparazione ex art. 96 NOIF è riservato alle sole società appartenenti ad una Lega indicata nell’art. 96, comma 1, NOIF e non anche a quelle affiliate per il solo Settore giovanile e scolastico. La circostanza, poi, che l’ASD si sia affiliata per la prima volta alla LND nella stagione 2020/2021 non ha alcuna rilevanza ai fini che qui interessano, atteso che le Norme organizzative interne della FIGC cristallizzano il diritto al premio al momento di effettivo tesseramento presso una delle Leghe indicate al comma 1 dell’art. 96.

La delibera della Commissione Premi gravata, pertanto, va annullata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 28 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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