F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 061/CSA pubblicata del 2 Dicembre 2022 – SSD Correggese Calcio 1948 a.r.l.

Dispositivo n.061/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 068/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli – Componente

Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 068/CSA/2022-2023, proposto dalla società SSD Correggese Calcio

1948 a.r.l in data 10.11.2022,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-

Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.11.2022, il dr. Antonino Tumbiolo e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 10.11.2022, la società SSD Correggese Calcio 1948 a.r.l ha impugnato la decisione del 02.11.2022 (Com. Uff. n. 48) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato al calciatore Kalagna Gelucson Gomis la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara effettive, “per avere avvicinato il direttore di gara al termine dell'incontro con fare minaccioso, rivolgendogli frasi ingiuriose".

Episodio occorso dopo il termine della gara Prato-Correggese del 30.10.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D girone D e refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “A gara terminata, all'ingresso del tunnel che porta alla zona spogliatoi, venivo avvicinato dal n. 8 della Correggerese Gomis Kalagna Gelucson che si rivolgeva a me con fare minaccioso: "sei veramente imbarazzante, fai schifo! Hai fatto schifo! Hai rovinato la partita! Tanto dopo questa partita non arbitrerai mai più, sei uno schifo." Ritenevo per questo motivo il calciatore in questione espulso. Per preservare la mia incolumità e per non alimentare ulteriore nervosismo, non notificavo il provvedimento e non lo riportavo nel rapportino di fine gara consegnato al dir. accompagnatore."

La società reclamante lamenta l'eccessiva gravosità e severità della squalifica comminata al calciatore, dovendosi escludere una qualificazione della sua condotta in termini di minacciosità, trattandosi tutt'al più di espressioni irrispettose, prive di una reale portata offensiva.

La società reclamante richiama poi un precedente giurisprudenziale della Corte Sportiva di Appello, nel quale a fronte di un comportamento ben più grave, con un contatto fisico con l'arbitro, la squalifica al calciatore era stata ridotta da 4 giornate a 3 giornate. Sulla base di tali argomentazoni, la società reclamante chiedeva la riduzione da 3 a 2 giornate di squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La Corte ritiene che il caso di specie vada inquadrato nella fattispecie prevista dalla lettera a) del 1° comma dell'art. 36 CGS, che prevede la sanzione minima di due giornate di squalifica (o a tempo determinato) per il caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tale norma deve essere letta in correlazione a quella contenuta nella lettera b) dello stesso comma dello stesso articolo, che prevede la squalifica di 4 giornate (o a tempo determinato) in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

La lettura congiunta delle due norme porta a ritenere che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara (lettera “a” del 1° comma dell'art. 36 c.g.s.) la sanzione applicabile varia da un minimo di 2 giornate ad un massimo di 3 giornate, dovendosi ritenere che una squalifica maggiore, in caso di condotta irriguardosa o ingiuriosa, possa derivare solo da un contatto fisico.

Detto ciò, ad avviso della Corte, la condotta certamente irriguardosa del calciatore Kalagna Gelucson Gomis non appare tale da configurare una violazione, per così dire aggravata, dell'art. 36 comma 1 lettera a), passibile cioè di una sanzione superiore al minimo edittale.

Ne consegue che, in accoglimento del reclamo, la squalifica può essere ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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