F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 062/CSA pubblicata del 2 Dicembre 2022 – SSD Correggese Calcio 1948 a.r.l.
Decisione n. 062/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 069/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Antonino Tumbiolo – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 069/CSA/2022-2023, proposto dalla società SSD Correggese Calcio
1948 a.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.11.2022, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società SSD Correggese Calcio 1948 a.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Daniele Simoncelli (capitano), dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC (cfr. Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone D, Prato/Correggese, del 30.10.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara “Per avere avvicinato il direttore di gara al termine dell'incontro, rivolgendogli espressione gravemente minacciosa”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, che, a detta della Correggese, si è concretizzato in un’unica frase, esclusivamente frutto della rabbia, che non ha avuto alcuno strascico, né tantomeno ha portato a qualsivoglia accenno di violenza. Secondo la reclamante, inoltre, mancando il contatto fisico, condizione fondamentale perché vengano comminate le quattro giornate di squalifica, sarebbe più corretto ricondurre il comportamento del Simoncelli nell’ambito della condotta gravemente offensiva, con riduzione della squalifica da quattro a tre giornate di gara. A supporto la reclamante ha richiamato alcuni procedenti di questa Corte ed ha concluso domandando la riduzione della sanzione della squalifica da quattro a tre giornate.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 novembre 2022 è stato udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta posta in essere dal calciatore sanzionato ed operarne la corretta qualificazione, principalmente alla luce del disposto di cui alle lettere a) e b) dell’art 36, comma 1, del C.G.S., che prevedono la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. A tal fine va effettuata un’attenta disamina del referto del Direttore di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, da cui risulta che “A gara terminata, una volta rientrato nella zona spogliatoi, il n.7 capitano della Correggese Simoncelli Daniele si rivolgeva a me con fare minaccioso dicendomi; "meglio che me ne vado se no ti spacco la faccia!". Per preservare la mia incolumità e per non aumentare ulteriore nervosismo, non notificavo il provvedimento e non lo riportavo nel rapportino di fine gara consegnato al Dir. Accompagnatore”.
Questa Corte ritiene che, dai documenti ufficiali di gara, emerga in modo chiaro come la condotta refertata, seppur censurabile, sia stata realizzata in un contesto di sostanziale unicità e brevità, essendosi concretizzata in un’unica frase, seppur chiaramente minacciosa, senza che alla stessa sia seguito alcun contatto con l’Arbitro.
In questo senso, pertanto, la fattispecie va ricondotta alla previsione della lett. a) anziché a quella della lett. b) del citato art. 36, comma 1, trattandosi di una condotta gravemente antisportiva ed in ogni caso irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti di un Ufficiale di gara, aggravata dal contenuto particolarmente pesante della frase proferita all’indirizzo dell’Arbitro, “ti spacco la faccia”, nonché dal ruolo di capitano che rivestiva il calciatore sanzionato, al quale spettava anche la responsabilità di guidare e moderare il comportamento dei suoi colleghi durante la competizione, oltre che di offrire loro il buon esempio per gli atteggiamenti da assumere nel corso della gara.
Nessun rilievo, infine, ai fini della quantificazione della sanzione, può essere attribuito al fare minaccioso (cfr. referto arbitrale) con cui il Simoncelli si sarebbe rivolto al Direttore di gara, in quanto totalmente carente di ogni descrizione idonea a qualificarne il contenuto.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società SSD Correggese Calcio 1948 a.r.l. deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a tre giornate effettive di gara, aggravata cioè di una sola giornata di squalifica rispetto al minimo edittale previsto dalla lett. a) dell’art. 36, primo comma, C.G.S..
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce