F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 063/CSA pubblicata del 2 Dicembre 2022 – US 1913 Seregno Calcio/ASD Calcio Brusaporto

Decisione n. 063/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 055/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli - Componente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 055/CSA/2022-2023, proposto dalla società US 1913 Seregno Calcio,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Serie D, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.11.2022, il Dott. Alberto Urso e udito l’Avv. Jennyfer Bevilacqua per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La società US 1913 Seregno Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND Serie D – Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022) con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone B, 1913 Seregno Calcio/ASD Calcio Brusaporto del 28 settembre 2022, volto alla ripetizione della gara a fronte dell’errore tecnico commesso dall’arbitro e dal suo assistente, consistito nel non rilevare che il calciatore Dario Suardi della ASD Brusaporto, trovandosi nella propria area di rigore, raccoglieva con le mani il pallone senza che quest’ultimo fosse uscito dal terreno di gioco; respingendo detto ricorso il Giudice Sportivo omologava il risultato di gioco di 0 a 0 maturato fra le squadre all’esito della gara.

Col primo motivo la reclamante si duole della carenza motivazionale della decisione adottata dal Giudice Sportivo e della sua contraddittorietà in ordine ai profili istruttori, avendo lo stesso Giudice da un lato considerato non provate le doglianze mosse dalla US Seregno, dall’altro dichiarato inammissibili le prove dalla stessa invocate.

A tal fine, la reclamante chiede l’acquisizione e valutazione della prova televisiva, nonché dei fotogrammi che comproverebbero l’effettivo svolgimento dei fatti.

In particolare, tali prove consentirebbero di ricostruire con esattezza i fatti occorsi e di applicare conseguentemente al calciatore Suardi la sanzione dell’ammonizione per il fallo commesso, ai sensi della Regola n. 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Sotto altro profilo, col secondo motivo, la reclamante invoca la violazione della Regola 5, punto 2, del medesimo Regolamento, per avere l’arbitro mutato la propria decisione in ordine alla ripresa del gioco (i.e., facendolo riprendere con calcio di rinvio), sulla base della segnalazione dell’assistente n. 1, peraltro contraria alle evidenze fotografiche, da cui si evince che la segnalazione era volta semplicemente a indicare la commissione di un fallo di gioco del calciatore difendente, anziché la fuoriuscita del pallone dal terreno. Col terzo motivo, la reclamante si duole delle plurime violazioni del Regolamento commesse dall’arbitro, rifluenti in altrettanti errori tecnici: violazione della citata Regola n. 5, punto 2, della Regola n. 9, che stabilisce quando il pallone è in gioco, della Regola n. 16 che disciplina il calcio di rinvio, della Regola n. 17 sul calcio d’angolo, della citata Regola n. 12 sull’assegnazione del calcio di punizione diretto (e, in specie, di calcio di rigore, essendo il fatto avvenuto in area di rigore) in caso di fallo di mano; sarebbe stato parimenti violato il regime della gestualità nelle segnalazioni poste in essere dall’assistente dell’arbitro, che aveva segnalato un calcio di punizione per fallo del difensore anziché un calcio di rinvio, come invece successivamente refertato.

Di qui l’irregolare svolgimento della gara, con sua necessaria ripetizione, ex art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., considerato peraltro che dagli errori commessi è derivata la mancata assegnazione di un calcio di rigore in favore della US Seregno e la mancata ammonizione del calciatore Suardi, il quale sarebbe stato così successivamente espulso, avendo ricevuto una seconda ammonizione per condotta antisportiva.

In via istruttoria, col quarto motivo la reclamante chiede che venga sentito sull’accaduto il secondo assistente arbitrale e che vengano nuovamente sentiti l’arbitro e il primo assistente.

Alla riunione del 18 novembre 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

I quattro motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente per connessione e stretta interdipendenza.

Occorre premettere che nel supplemento di rapporto arbitrale il direttore di gara dà conto che “Al 20 minuto del 1T dopo una azione di attacco del Seregno, in area di rigore il portiere del Brusaporto prende il pallone con le mani, inizialmente non avvedo la fuoriuscita del pallone, una volta ripresa posizione vedo il collega [assistente n. 1] su con la bandierina per segnalarmi sia la fuoriuscita del pallone che la ripresa dal fondo era stata battuta in maniera irregolare con il pallone in movimento.

Si riprende il gioco con la ripetizione della rimessa dal fondo”.

Coerentemente, il supplemento di rapporto dell’assistente n. 1 presenta il seguente tenore: “[…] sono a confermare di aver segnalato la fuoriuscita del pallone dalla linea di porta, assegnando un calcio di rinvio, all’incirca al minuto 20’ del 1t della partita […]”. Alla luce di ciò non è dato ravvisare nella specie i presupposti di cui all’art. 10, comma 5 lett. c), C.G.S. necessari ai fini della ripetizione della gara.

La disposizione richiede infatti il requisito della “irregolarità” della gara affinché la stessa debba essere ripetuta, requisito riconducibile a un errore tecnico commesso dall’arbitro per violazione del Regolamento del giuoco del calcio causato da sua non conoscenza o dimenticanza, errore che non può dirsi integrato in relazione a profili di mera interpretazione di azioni di gioco (cfr. CSA, II, 14 dicembre 2020, n. 30).

Nel caso di specie, occorre muovere per priorità logica dalla contestata violazione della Regola n. 5, punto 2, del Regolamento, a tenore della quale, per quanto di rilievo, “L’arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso o abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo (inclusi i supplementari) e lasciato il terreno di gioco o qualora la gara sia sospesa definitivamente”.

Nel caso di specie, a ben vedere, non s’è in presenza di alcun mutamento d’una decisione arbitrale su una fase di gioco “qualora il gioco sia stato ripreso” e, cioè, a seguito di sua ripresa successivamente a un’interruzione: come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, infatti, il direttore di gara, semplicemente, non s’era avveduto che l’assistente aveva segnalato la necessaria ripresa del gioco con calcio di rinvio – conseguentemente assegnato dallo stesso assistente - a sua volta non correttamente battuto dal calciatore del Brusaporto.

Di qui la ripetizione del calcio di rinvio disposta dall’arbitro, senza che venga in rilievo in alcun modo la (specifica) fattispecie della citata Regola 5, punto 2, non essendovi stato invero alcun cambiamento di decisione relativamente ad una ripresa di gioco “qualora il gioco sia stato ripreso”, bensì semplicemente un’interruzione dello stesso con ripresa a mezzo di calcio di rinvio, a fronte di una (mera) iniziale mancata percezione da parte dell’arbitro della (segnalata) fuoriuscita del pallone (cfr. all’inverso, per un caso di errore tecnico riconducibile alla sfera applicativa dell’art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., ad es. CSA, III, 30 dicembre 2021, n. 131).

Congruente con tale ricostruzione è anche il supplemento di rapporto dell’assistente, che conferma la fuoriuscita del pallone al 20’ del primo tempo, segnalata dallo stesso assistente con assegnazione del corrispondente calcio di rinvio.

Alla luce di ciò, assodata l’assenza dell’invocata violazione della Regola 5, punto 2, del Regolamento, tutte le altre doglianze formulate dalla reclamante si risolvono a ben vedere nel tentativo di fornire una diversa interpretazione dei fatti di gioco: come tali, le stesse, da un lato, non consentono di ravvisare errori tecnici stricto sensu ai fini dell’applicazione dell’art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S. (bensì profili di diversa interpretazione delle azioni di gioco in relazione: alla fuoriuscita del pallone; alla conseguente necessaria assegnazione di calcio di rinvio o calcio d’angolo; all’assegnazione di calcio di rigore per fallo di mano con correlata ammonizione del calciatore); dall’altro, risultano inidonee di per sé a superare la fede privilegiata dei rapporti di gara di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S.

Allo stesso modo, non è ammissibile al riguardo la prova televisiva, non rientrandosi in nessuna delle tassative ipotesi previste dall’art. 61, commi 2 e 6, C.G.S. (i.e., error in persona o condotta violenta o blasfema) ed essendo la richiesta della reclamante, alla luce di quanto sin qui detto, volta sostanzialmente a far rilevare presunti errori d’interpretazione dei fatti di gioco, anziché all’irrogazione di sanzioni disciplinari in presenza di uno dei suddetti presupposti (cfr., sulla tassatività delle ipotesi di ammissibilità della prova televisiva, inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; proprio al fine di escludere l’utilizzabilità della prova televisiva, persino in caso di error in persona, a fini diversi da quelli disciplinari e, in specie, allo scopo di rilevare un errore tecnico dell’arbitro, CSA, III, 14 dicembre 2020, n. 30).

Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni di momenti diversi della ripresa televisiva (CSA, III, 4 maggio 2022, n. 278).

Alla luce di quanto suesposto non sono condivisibili, né conducenti, neanche le doglianze inerenti ai profili della gestualità dell’assistente ai fini della segnalazione delle relative valutazioni e decisioni, stante il chiaro quadro interpretativo emergente dai referti di gara e considerato peraltro che è la stessa reclamante a dare evidenza di come i due ufficiali abbiano colloquiato prima di esternare le decisioni finali, ciò che supera eventuali elementi di iniziali incomprensioni o errori percettivi o comunicativi in merito. Considerato quanto sopra, ancora, anche le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla reclamante si appalesano irrilevanti, stanti le chiare e univoche risultanze arbitrali nei termini suindicati, ex se sufficienti ai fini del decidere.

Quanto alle denunciate carenze motivazionali della decisione di primo grado, infine, le stesse risultano di per sé non rilevanti ai fini della riforma della decisione, considerato l’effetto devolutivo del reclamo e il superamento delle eventuali carenze di motivazione in sede di decisione nel secondo grado di giudizio.

In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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