F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0052/CFA pubblicata il 2 Dicembre 2022 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/Sig. Gavino Piredda – Sig.Gianfranco Scanu – A.S.D. Deportivo Baddelonga – A.S.D. 1945 Alghero

Decisione/0052/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0047/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

Angelo De Zotti – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0047/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore federale interregionale

contro

i sigg.ri Gavino Piredda e Gianfranco Scanu,

e nei confronti

A.S.D. Deportivo Baddelonga e la A.S.D. 1945 Alghero

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Sardegna pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 24 novembre 2022, il Cons. Ida Raiola e uditi, per la Procura federale interregionale, l’avv. Enrico Liberati, e, per la società A.S.D. Deportivo Baddelonga e il sig. Gavino Piredda, l’avv. Marco Salaris; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.Con Prot. 7048/602pfi21-22/PM/rn del 22 settembre 2022 il Procuratore federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna L.N.D. deferiva:

- il sig. Gavino Piredda, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Baddelonga;

- il sig. Gianfranco Scanu, all’epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società A.S.D. 1945 Alghero;

- la società A.S.D. Deportivo Baddelonga;

- la società A.S.D. 1945 Alghero per rispondere;

- il sig. Gavino Piredda, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi, anche C.G.S.) per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Deportivo Baddelonga – A.S.D. 1945 Alghero del 12/03/2022, valevole per il campionato di terza categoria, rivolto al calciatore della squadra avversaria sig. Mamadiu Cissè le frasi del seguente testuale tenore: “questa non è casa tua negro di m****” e “negro di m****”;

- il sig. Gianfranco Scanu, della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date del 23/05/2022 e del 27/05/2022, impedendo in tal modo agli Organi di giustizia sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- la società A.S.D. Deportivo Baddelonga a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gavino Piredda, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- la società A.S.D. 1945 Alghero a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianfranco Scanu, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

1.1. Con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24/10/, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Sardegna respingeva il deferimento dei sigg.ri Gavino Piredda e Gianfranco Scanu e delle società A.S.D. Deportivo Baddelonga e A.S.D. 1945 Alghero.

1.2. Con atto Prot. Prot.10866/602pfi21-22/PM/am, notificato via pec in data 28 ottobre 2022, il Procuratore federale interregionale proponeva reclamo avverso l’anzidetta decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Sardegna, deducendo, con riguardo al proscioglimento del sig. Gavino Piredda (e del conseguente proscioglimento della società A.S.D. Deportivo Baddelonga), la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, l’omessa ed erronea valutazione delle risultanze dell’espletata attività di indagine e degli elementi probatori acquisiti agli atti del procedimento, nonché la carenza di motivazione, e, con riguardo al proscioglimento del sig. Gianfranco Scanu (e conseguente proscioglimento della A.S.D. 1945 Alghero), la violazione ed erronea applicazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, l’omessa e/o erronea valutazione delle risultanze dell’espletata attività di indagine e degli elementi probatori acquisiti, nonché la carenza assoluta di motivazione. Concludeva, quindi, richiamando le richieste già formulate nel procedimento di primo grado, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Gavino Piredda (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Baddelonga): 15 giornate di squalifica;  per il sig. Gianfranco Scanu (all’epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società A.S.D. 1945 Alghero): 3 mesi di inibizione; per la società A.S.D. Deportivo Baddelonga: euro 1.000,00= di ammenda con diffida, e per la società A.S.D. 1945 Alghero: euro 300,00= di ammenda.

1.3. All’udienza del giorno 24 novembre 2022, tenutasi con la modalità della videoconferenza, la Procura federale interregionale, rappresentata dall’avv. Enrico Liberati, concludeva per l’accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata, e l’avv.

Marco Salaris, comparso per il sig. Gavino Piredda e la A.S.D. Deportivo Baddelonga, concludeva per il rigetto del reclamo.

1.4. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

2.1. La Procura federale interregionale impugna la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Sardegna, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24.10.2022, con la quale venivano prosciolti i sigg.ri Gavino Piredda e Gianfranco Scanu e le società A.S.D. Deportivo Baddelonga e A.S.D. Alghero 1945 dagli addebiti di cui al deferimento Prot. 7048/602pfi21-22/PM/rn del 22 settembre 2022 per i capi di incolpazione riportati nella parte in fatto della presente decisione.

2.2. La Corte federale d’appello osserva, quanto alla condotta ascritta al sig. Gavino Piredda, che – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale territoriale - nel corso dell’istruttoria svolta in primo grado sono emersi plurimi, gravi, precisi e concordanti elementi di fatto su cui fondare il convincimento che l’anzidetto Piredda abbia effettivamente pronunciato delle frasi gravemente offensive e discriminatorie (il cui contenuto è stato riportato innanzi) nei confronti del calciatore tesserato per la ASD Alghero 1945, Mamadou Cissè, in occasione dell’incontro sportivo del 12/03/2022 tra la A.S.D. Deportivo Baddelonga e la A.S.D. 1945 Alghero, valevole per il Campionato di Terza Categoria.

2.2.1. Depongono in tal senso: a) l’annotazione sul referto arbitrale – e, quindi, a conclusione della gara, nell’immediatezza dei fatti – da parte del Direttore di gara delle critiche ricevute – oltre che da un calciatore, del quale viene riferito che riveste il ruolo di Capitano, Mingozzi Elviso - dal sig. Gianfranco Scanu, all’epoca allenatore della A.S.D. Alghero 1945, non solo quanto alle modalità di conduzione della gara sportiva, ma con specifico riferimento alla circostanza che erano state rivolte frasi offensive e discriminatorie nei confronti del calciatore Cissiè, tesserato per la A.S.D. Alghero 1945; b) le dichiarazioni rese dall’arbitro, sig. Antonio Carta, in sede istruttoria, il quale ribadiva che, seppure personalmente non aveva sentito nulla, sia nel corso della gara che alla fine di essa, alcuni calciatori e l’allenatore della A.S.D. Alghero 1945 si erano lamentati delle frasi razziste rivolte da un calciatore della A.S.D. Baddelonga nei confronti di un loro compagno di squadra e l’accusavano di non essere intervenuto; c) dalle dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria dal calciatore sig. Mamoud Cissiè, il quale identificava nel “giocatore con la maglia n.5 del Baddelonga” il soggetto che aveva pronunciato le frasi in parola al proprio indirizzo.

2.2.2. A fronte di tali risultanze istruttorie, oltre che delle notizie riportate dalla stampa locale di settore nei giorni successivi all’incontro di calcio, nel corso del quale si sarebbe verificato l’episodio contestato, si rivela non sorretta da adeguata motivazione la decisione del primo giudice cha ha ancorato il proscioglimento del calciatore Piredda sostanzialmente al fatto che il Direttore di gara non avesse riportato l’episodio nel referto arbitrale, limitandosi a dichiarare di non aver sentito nulla, ma solo di aver raccolto le lamentale dei calciatori della A.S.D. Alghero 1945 nel corso dell’incontro e subito dopo, laddove, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Federale, il referto arbitrale “pur facendo “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).

2.2.3. A ciò si aggiunga che, in base a quanto più volte affermato da questa Corte Federale e dalla Corte di Cassazione, “al di là dei casi espressamente previsti, come nelle ipotesi dei c.d. collaboratori di giustizia ex art. 192, comma 3, c.p.p., anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020). E ciò, in conformità a una costante giurisprudenza del giudice penale, formatasi in un ramo dell’ordinamento improntato a standard probatori ben più restrittivi, e pour cause, di quelli propri della giustizia sportiva (per tutte, Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913).

2.2.4. Nel caso di specie, la narrazione dei fatti in sede istruttoria da parte del sig. Mamoud Cissiè risulta corroborata dagli ulteriori e circostanziati elementi di fatto riferiti dal Direttore di gara sia in sede di stesura del referto arbitrale sia nella successiva fase procedimentale d’indagine.

2.2.5. Ciò posto, va, altresì, ribadito, su un piano più generale, in punto di standard  probatorio richiesto per l’affermazione della responsabilità disciplinare in ambito sportivo che “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nell’ordinamento sportivo, tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto una codificazione espressa in materia anti-doping, là dove si prevede che, per poter ritenere la violazione accertata, il grado di prova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio [art. 4, comma 4.1 delle Norme sportive antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009 (art. 8, comma 8.5), e successive stesure della medesima normativa conformi sul punto]. Questi principi generali valgono anche quando si discuta di espressioni o comportamenti discriminatori (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022).

2.2.6. Alla luce delle considerazioni svolte, va affermata, pertanto, la responsabilità disciplinare del sig. Gavino Piredda per la condotta tenuta in occasione dell’incontro di calcio A.S.D. Deportivo Baddelonga – A.S.D. 1945 Alghero del 12/03/2022 valevole per il campionato di terza categoria nei confronti del calciatore della A.S.D. Alghero 1945 Mamoud Cissiè, in quanto riconducibile alla fattispecie di illecito disciplinare di cui all’art. 28, comma 1, C.G.S. (“costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”).

2.3. Quanto, poi, alla posizione del sig. Gianfranco Scanu, all’epoca dei fatti allenatore dell’A.S.D. Alghero 1945, la Corte federale osserva che la condotta ascrittagli di non aver prestato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva chiamati a svolgere le indagini del caso, per non essersi presentato, senza giustificato motivo, alle convocazioni, è adeguatamente documentata dagli atti di causa, dalla cui lettura si evince che il predetto non si è presentato in data 23/05/2022 ad un appuntamento concordato, verosimilmente per le vie brevi, con il collaboratore della Procura e non ha dato riscontro né al telegramma inviatogli in data 26/05/2022, né alle altre comunicazioni a lui indirizzate e recapitate, secondo quanto previsto dall’art. 53 C.G.S., presso la società A.S.D. 1945 Alghero, per cui egli era tesserato all’epoca dei fatti.

2.3.1. Alla luce delle considerazioni svolte, va affermata, quindi, la responsabilità disciplinare del sig. Gianfranco Scanu ai sensi dell’art.22, comma 1, C.G.S. (“ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva”).

2.4. I comportamenti tenuti da entrambi i deferiti, sig. Gavino Piredda e sig. Gianfranco Scanu, sono altresì censurabili sotto il profilo della contrarietà ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4, comma 1, C.G.S., i quali – per la costante giurisprudenza di questa Corte - si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. Infatti, la diposizione di cui all’art.4 del Codice della giustizia sportiva non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (cfr., ex multis, Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA2021-2022).

2.5. Dall’affermazione della responsabilità disciplinare dei predetti Piredda e Scanu consegue, in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, C.G.S., la responsabilità delle rispettive società sportive di appartenenza. Sul punto, mette conto di richiamare l’orientamento di questa Corte federale, secondo cui “l’art. 6 del Codice, che assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi scaturente dalla inosservanza dei comportamenti imposti dalla normativa di settore per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica, distingue tre differenti ipotesi. 1) Il primo comma, configura la responsabilità c.d. “diretta” della società, la quale risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Essa trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva; 2) le tre ipotesi distribuite nei commi 2, 3 e 4, sono state tradizionalmente attratte al modello della “responsabilità oggettiva” in quanto esponevano il sodalizio a conseguenze sanzionatorie per atti o fatti riferibili a soggetti “interni” o “esterni” alla propria struttura/organizzazione senza però riconoscere rilievo alcuno all’elemento soggettivo; 3) ai sensi del comma 4, i club calcistici sono tenuti a garantire e, in difetto, a rispondere della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Tale ipotesi delinea una fattispecie di responsabilità c.d. “presunta”, connotata da una presunzione di tipo relativo, superabile quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito. La responsabilità ex art. 6, commi 2, 3 configura un trasferimento in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell’ambito dell’attività sportiva, prescindendo da qualunque valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società” (CFA - Sezioni unite, decisione n. 58/CFA/2021-2022).

2.6. Avuto riguardo alla specificità delle condotte che hanno dato luogo al deferimento e in parziale accoglimento del reclamo, la decisione gravata va, dunque, riformata con conseguente irrogazione, a carico del Sig. Gavino Piredda, della squalifica per 10 (dieci) giornate; a carico della società A.S.D. Deportivo Baddelonga, dell’ammenda con diffida di .700,00 (settecento/00); a carico del sig. Gianfranco Scanu, dell’inibizione per mesi 3 (tre), e, a carico della A.S.D: 1945 Alghero, dell’ammenda di 300,00 (trecento/00).

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Gavino Piredda la squalifica per 10 (dieci) giornate;

- alla società A.S.D. Deportivo Baddelonga  l'ammenda con diffida di 700,00 (settecento/00);

- al sig. Gianfranco Scanu l'inibizione per mesi 3 (tre);

- alla società A.S.D. 1945 Alghero l'ammenda di 300,00 (trecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                       Mario Luigi Torsello

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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