Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 11/TFNT del 5 Dicembre 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata:

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS proposta dalla Corte Sportiva d’Appello c/o il Comitato Regionale Marche – LND - Reg. Prot. 16/TFN-ST al fine di accertare la data di decorrenza del tesseramento del calciatore B.C.(matr. C11 4639432; matr. C5 3953806 – n. 6.8.1992) per la società ASD Urbania Calcio (gara del 7 ottobre 2022 - ASD Montecchio Sport matr. 954848 / ASD Urbania Calcio matr. 16390)

Massima: A seguito della richiesta di giudizio pervenuta dalla CSA, il Tribunale si è espresso nel senso che in base alla nuova normativa il calciatore che svolge contemporaneamente attività  

di Calcio a 11 e  di Calcio a 5 per la medesima società non professionistica, deve ottenere due distinti tesseramenti…. ritiene il Collegio di dover inquadrare la vicenda nell’ambito di prima applicazione della nuova normativa introdotta dal Consiglio Federale nella riunione del 16.03.2022 (C.U. n. 212/A del 22.03.2022) che disciplina la possibilità di tesseramento contemporaneo di un calciatore per una Società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 ed anche attività di Calcio a 5. Le novità di sistema introdotte sul piano normativo federale con riguardo al “tesseramento” hanno riguardato una parte consistente delle NOIF, con la modifica degli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, l’introduzione del nuovo articolo 94 septies e l’abrogazione dell’art. 118, con l’introduzione di una Norma Transitoria. Non a caso, al fine di dirimere problematiche in sede di prima applicazione di tali norme, la Divisione di Calcio a 5 ha diramato, in data 28.06.2022, la Circolare n. 43 (C.U. n. 1529 del 28.06.2022), con la quale si fornivano precise indicazioni circa la problematica del “doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile”. Con riguardo alla demandata richiesta formulata dalla Corte di Appello Territoriale presso il CR Marche – LND, la stessa trova un suo corretto inquadramento nell’art. 39, commi 2 e 3, delle NOIF, atteso che, nel caso di specie, il calciatore …. alla data del 1.07.2022 risultava essere “svincolato”, in quanto nella precedente stagione 2021/2022 era tesserato per la ASD Urbania Calcio con “vincolo annuale”. Dalla documentazione acquisita in atti risulta che, in data 4.07.2022, il calciatore … veniva nuovamente tesserato con “vincolo annuale” dalla ASD Urbania Calcio per l’attività di Calcio a 11 (n. DL 11504993). Successivamente, la predetta Società, con comunicazione del 26.07.2022 inoltrata a mezzo pec, rendeva noto al CR Marche l’organico dei propri calciatori che avrebbero partecipato al campionato di Serie D di Calcio a 5 ed in tale elenco figurava anche il calciatore …. Pertanto, confidando in buona fede di avere, con tale comunicazione, rispettato le nuove norme in materia di tesseramento per calciatori tesserati che partecipano, per la medesima Società, ad entrambe le attività – Calcio a 11 e Calcio a 5 –, la ASD Urbania Calcio inseriva nella distinta di gara del 7.10.2022 il predetto tesserato, facendogli prendere parte attivamente alla gara del campionato nazionale di calcio a 5 tra ASD Montecchio Sport e la ASD Urbania Calcio, senza procedere al deposito di un diverso e nuovo tesseramento per l’attività di calcio a 5. Il calciatore ….. ha poi sottoscritto il tesseramento in favore della ASD Urbania Calcio per l’attività di Calcio a 5 soltanto in data 10.10.2022 (n. DL 12327211), risultando, pertanto, coerente la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Marche del 19.10.2022, secondo cui, alla data del 7.10.2022, il calciatore “non risulta tesserato per l’attività di calcio a 5”. Per altro verso, è da evidenziarsi come il medesimo calciatore, alla data del 31.07.2022, sia stato considerato, d’ufficio, dal CR Marche svincolato per l’attività di Calcio a 11, in mancanza di una formale richiesta della società ASD Urbania Calcio, ancorché lo stesso non risulti inserito nella lista dei calciatori svincolati alla data del 31.07.2022, di cui al C.U. n. 13 del 4.08.2022 del C.R. Marche – LND. Orbene, il novellato art. 39, comma 2, delle NOIF prescrive che “Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l’attività di Calcio a 11 sia l’attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. Il tesseramento deve essere effettuato con modalità telematica”. La norma transitoria invocata dalla Società reclamante – comma 2 lett. b) delle NOIF -, non è pertinente al caso di specie, atteso che tale norma si riferisce agli atleti tesserati per una medesima società che svolge la doppia attività con “vincolo pluriennale” alla data del 1.07.2002, data di entrata in vigore della nuova normativa sul tesseramento: per tali situazioni di vincolo pluriennale, la società interessata aveva come termine il 31.07.2022 per presentare al competente ufficio tesseramento una distinta degli atleti tesserati per singola attività (Calcio a 11 e Calcio a 5). La stessa interpretazione, che a giudizio del Collegio appare univoca sul piano logico/letterale, è stata prospettata dalla Divisione Calcio a 5 nella Circolare n. 43 del 28.06.2022, laddove è precisato che “Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà di ufficio ad assegnare i correttivi identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste un vincolo di tesseramento…. Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all’atto del rinnovo del tesseramento o dell’avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare il tesseramento”. La limitazione dell’applicazione di tale specifica normativa alla sola ipotesi dei soggetti già tesserati per la società con un vincolo pluriennale trova, d’altronde, la sua ratio nell’esigenza di chiarire se per tali calciatori, tesserati precedentemente all’entrata in vigore di tale normativa, la società intendesse avvalersi delle loro prestazioni nell’ambito dell’attività di calcio a 11, di calcio a 5 o di entrambe. Identica ratio non può ravvisarsi, di contro, con riferimento ai soggetti che, essendo stati precedentemente tesserati con una società sportiva con vincolo annuale, avrebbero dovuto eventualmente sottoscrivere un nuovo vincolo di tesseramento, ragione per cui gli stessi, in tale circostanza, avrebbero già direttamente potuto/dovuto tesserarsi ex novo, per l’attività di calcio a 11, per quella di calcio a 5, o anche per entrambe, sottoscrivendo, in tale ultima ipotesi, due distinte richieste di tesseramento, come previsto dalla disposizione di cui all’art. 39, comma 2, delle NOIF in precedenza richiamata. Nel caso sottoposto all’attenzione dell’intestato Tribunale, per la stagione sportiva 2022/2023 il calciatore Cesare Braccioni, dovendo sottoscrivere un nuovo tesseramento per la ASD Urbania Calcio, avrebbe dovuto sottoscrivere due distinti tesseramenti, rispettivamente per il Calcio a 11 e per il Calcio a 5: per quest’ultima attività il calciatore, come detto, ha sottoscritto, soltanto, in data 10.10.2022 il relativo tesseramento, per cui prima di questa data egli non poteva considerarsi regolarmente tesserato con la società ASD Urbania Calcio per la stagione sportiva corrente, anche per l’attività di calcio a 5.

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