Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 17/TFN-SVE del 28 Novembre 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 3/E del 20 ottobre 2022 (Premio di preparazione calciatore T.D.F. n. 28.05.2007 – matr. 2.449.963 – ric. 107)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 FC Spa (matr. 940.156) nei confronti della società ASD FC Gaetano B.T. (matr. 940.823)
Massima:… va disattesa la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio dinanzi alla Commissione Premi – e dunque di invalidazione della delibera impugnata – per superamento del limite temporale previsto dall’art. 54, comma 1, CGS. È infatti indirizzo consolidato, sia di questo Tribunale (Trib. Fed. Naz., Sez. vert. econ., 17 aprile 2019, in C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 settembre 2019; Trib. Fed. Naz., Sez. vert. econ., 8 giugno 2017, in C.U. n. 1/TFN-SVE del 3 luglio 2017) che del Collegio di garanzia (Coll. gar. sport. CONI; 7 gennaio 2020, n. 2), che la Commissione Premi non è organo di giustizia del sistema sportivo e dunque il relativo procedimento è sottratto ai termini estintivi di cui al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, lett. f, e 54, comma 1, CGS FIGC.