FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 84/AA del 05/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SCARCELLA SPALLUCCI MANNATRIZIO ASD APULIA TRANI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 781 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio Orazio SCARCELLA, Irene SPALLUCCI, Francesco MANNATRIZIO, e della società ASD APULIA TRANI avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO ORAZIO SCARCELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Apulia Trani, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito: - alla Sig.ra Irene Spallucci, di aver, nel corso della stagione sportiva 2021- 2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore della prima squadra della società ASD Apulia Trani mentre svolgeva di fatto il ruolo di calciatrice e capitana della squadra ASD Apulia Trani, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Mannatrizio Francesco, soggetto privo della necessaria abilitazione federale; - al Sig. Francesco Mannatrizio, di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore della Prima Squadra della società ASD Apulia Trani in assenza della prescritta abilitazione e sebbene fosse tesserato quale Direttore Generale della medesima società, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, l’allenatore Sig.ra Irene Spallucci;

IRENE SPALLUCCI, all’epoca dei fatti tesserata per la società ASD Apulia Trani in qualità di Responsabile tecnico della Prima Squadra dal 6.9.2021, titolare della qualifica di tecnico abilitato UEFA B, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore della prima squadra della società ASD Apulia Trani mentre svolgeva di fatto il ruolo di calciatrice e capitana della ASD Apulia Trani, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Francesco Mannatrizio, soggetto privo della necessaria abilitazione federale;

FRANCESCO MANNATRIZIO, all’epoca dei fatti tesserato con la qualifica di Direttore Generale della ASD Apulia Trani, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 svolto di fatto l’attività di allenatore della Prima Squadra della società ASD Apulia Trani in assenza della prescritta abilitazione, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, l’allenatore Sig.ra Irene Spallucci;

ASD APULIA TRANI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i Sig.ri Alessio Orazio SCARCELLA, Irene SPALLUCCI e Francesco MANNATRIZIO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Orazio SCARCELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD APULIA TRANI, e dai Sig.ri Irene SPALLUCCI e Francesco MANNATRIZIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, di 4 (quattro) mesi e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Francesco MANNATRIZIO, di 4 (quattro) mesi e giorni 15 (quindici) di squalifica per la Sig.ra Irene SPALLUCCI, di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per la società ASD APULIA TRANI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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