FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 90/AA del 10/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – NAPPO MAGAZZENO ASD ATLETICO FAIANO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 769 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele NAPPO, Alessandro MAGAZZENO e della società A.S.D. ATLETICO FAIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE NAPPO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico Faiano, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza addurre alcuna giustificazione, nonostante fosse stato ritualmente convocato per le date del 12.7.2022 e del 14.7.2022, all’audizione fissata dalla Procura Federale, impedendo in tal modo di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento;

ALESSANDRO MAGAZZENO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Faiano, in violazione dell’art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza addurre alcuna giustificazione, nonostante fosse stato ritualmente convocato per le date del 12.7.2022 e del 14.7.2022, all’audizione fissata dalla Procura Federale, impedendo in tal modo di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento;

A.S.D. ATLETICO FAIANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Michele Nappo ed il Sig. Alessandro Magazzeno;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MAGAZZENO e dal Sig. Michele NAPPO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO FAIANO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele NAPPO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Alessandro MAGAZZENO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO FAIANO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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