FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 91/AA del 12/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BANDECCHI TERNANA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 140 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano BANDECCHI e della società TERNANA CALCIO S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BANDECCHI, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società TERNANA CALCIO S.p.A., in violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel commentare a mezzo di un audio/video postato sul proprio profilo personale Instagram, la sconfitta della propria squadra in occasione della gara MODENA vs TERNANA disputata in data 27.08.22, valevole per la 3^ giornata del Campionato di Serie B e terminata con il risultato finale di 4-1, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e del prestigio propri della società MODENA FOOTBALL CLUB 2018 e per l’effetto, di riflesso e più in generale, anche dei suoi tesserati e tifosi tutti;

TERNANA CALCIO S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Stefano BANDECCHI;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BANDECCHI e dal Sig. Paolo Tagliavento, in qualità di vice presidente, per conto della società TERNANA CALCIO S.p.A.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Stefano BANDECCHI e € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.p.A.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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