FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 92/AA del 12/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SANTORUFO SASSIMATERA ASD SASSIMATERA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 767 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SANTORUFO, Michele LACAPRA e della società A.S.D. SASSIMATERA avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO SANTORUFO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassimatera: a) in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’ art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassimatera, che il calciatore sig. Michele Lacapra prendesse parte alla gara Salandra - Sassimatera del 24.4.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sassimatera sebbene lo stesso fosse tesserato dal 17.10.2021 per la società A.S.D. Avanti Altamura; b) in violazione dell’ art. 4 , comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassimatera, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SIG. Abuu Alì, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sassimatera in occasione della gara Salandra - Sassimatera del 24.4.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
MICHELE LACAPRA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Avanti Altamura, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara Salandra - Sassimatera del 24.4.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Sassimatera senza averne titolo perché tesserato dal 17.10.2021 per la A.S.D. Avanti Altamura;
A.S.D. SASSIMATERA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Santorufo e nel cui interesse il Sig. Abuu Ali ha posto in essere atti e comportamenti di cui all’incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele LACAPRA e dal Sig. Alessandro SANTORUFO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SASSIMATERA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro SANTORUFO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Michele LACAPRA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. SASSIMATERA;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.