FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 93/AA del 12/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FRASCA ASD PENNESE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 694 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Luciano PROCACCI, Francesco FRASCA e della società A.S.D. PENNESE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCIANO PROCACCI, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. PENNESE CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, 23, comma 2, e 38, comma 1 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Francesco FRASCA, all’epoca dei fatti allenatore privo di regolare tesserino per la corrente stagione, di svolgere nella stagione sportiva 2021 – 2022 l’attività di allenatore della società A.S.D. PENNESE CALCIO, in mancanza di valido tesseramento;
FRANCESCO FRASCA, allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti svolgente le funzioni di allenatore in un primo momento per la società A.S.D. PENNESE CALCIO, successivamente per la società ASD CUGNOLI, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore per la società A.S.D. PENNESE CALCIO benché privo sia di valido tesseramento sia di regolare tesserino per la corrente stagione, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4 delle NOIF, e all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore di fatto, benché privo sia di valido tesseramento (essendo tesserato per la società ASD CUGNOLI in qualità di dirigente accompagnatore) sia di regolare tesserino per la corrente stagione, per la società ASD CUGNOLI nonostante nella medesima stagione sportiva avesse già svolto le funzioni di allenatore per la A.S.D. PENNESE CALCIO pur non essendo tesserato per quest’ultima società e per essersi tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la società ASD CUGNOLI senza richiedere la necessaria sospensione; A.S.D. PENNESE CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per l’operato del proprio Presidente Sig. PROCACCI Luciano e in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dal sig. Francesco FRASCA l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S.
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano PROCACCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PENNESE CALCIO, e dal Sig. Francesco FRASCA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Lorenzo PROCACCI, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Francesco FRASCA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PENNESE CALCIO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.