FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 96/AA del 13/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI MATTEO US GROSSETO 1912 SS ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 25 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nicola DI MATTEO e della società U.S. GROSSETO 1912 S.S. ARL avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA DI MATTEO: A) in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. dal 24/12/2021, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6 delle N.O.I.F. e 32, comma 5bis e comma 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società Grosseto 1912 S.S.AR.L, affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), in relazione all’acquisizione, intervenuta con atto del 30 dicembre 2021, del 90% delle quote sociali della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., da parte della società D.B.M. Sport S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, le attestazioni bancarie in favore della società D.B.M. Sport S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20.bis, comma 6, lettera A1), delle N.O.I.F., come novellato con C.U. n°205/A del 17 marzo 2022, in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e comunque per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché la società D.B.M. Sport S.r.l. ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; b) n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società acquirente D.B.M. Sport S.r.l., all’epoca dei fatti, acquirente con atto del 30 dicembre 2021, del 90% delle quote sociali della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.; B) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. e dell’art. 20. bis, comma 6, delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, le attestazioni bancarie in favore della D.B.M.Sport S.r.l. nelle forme prescritte dall’art. 20 bis, comma 6, lettera A1), delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;

U.S. GROSSETO 1912 S.S. ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i soggetti incolpati, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all’art. 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola DI MATTEO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. GROSSETO 1912 S.S. ARL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola DI MATTEO e € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società U.S. GROSSETO 1912 S.S. ARL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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