FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 97/AA del 19/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARSELLA FARGNOLI ASD SANT AMBROGIO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 741 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe Marco MARSELLA, Egidio FARGNOLI e della società A.S.D. SANT’AMBROGIO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE MARCO MARSELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Sant’Ambrogio Calcio, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nonostante le convocazioni per le date del 10.6.2022 e del 17.6.2022, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;
EGIDIO FARGNOLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sant’Ambrogio Calcio 2020, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, successivamente alla disputa della gara Sant’Ambrogio Calcio - Sporting Club Cassino del 23.4.2022 valevole per il girone B del Campionato di Terza Categoria della Regione Lazio, inviato tramite l’applicazione messenger del proprio profilo Facebook un messaggio all’Arbitro con frasi intimidatorie, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nonostante le convocazioni per le date del 10.6.2022 e del 17.6.2022, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;
A.S.D. SANT’AMBROGIO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti incolpati al momento della commissione dei fatti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Marco MARSELLA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANT’AMBROGIO CALCIO, e dal Sig. Egidio FARGNOLI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe Marco MARSELLA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Egidio FARGNOLI, e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SANT’AMBROGIO CALCIO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.