FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 98/AA del 19/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BUONOCORE MATTIELLO TROCCHIA ASD WOMAN NAPOLI C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 772 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Emilio BUONOCORE, Ciro MATTIELLO, Anna TROCCHIA, e della società ASD WOMAN NAPOLI C5 avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIO BUONOCORE, Presidente della società ASD Woman Napoli C5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver vigilato sul rispetto degli obblighi dei propri tesserati, in particolare, per aver consentito o, comunque, non impedito, alla calciatrice Trocchia Anna, in pendenza di squalifica, e al Dirigente Mattiello Ciro, in pendenza di inibizione, di svolgere compiti organizzativi e preparatori dell’incontro tra Woman Napoli C5 – Futsal Wolves C5, disputata il 01.05.2022 e valida per il campionato di serie A2 femminile girone D; CIRO MATTIELLO, dirigente della società ASD Woman Napoli C5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e art. 21, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, in pendenza di inibizione, svolgeva le incombenze pre gara tra Woman Napoli C5 – Futsal Wolves C5, disputata il 01.05.2022 e valida per il campionato di serie A2 femminile girone D, relative all’accoglienza degli arbitri e alla consegna della documentazione di gara nonché per essere entrato in campo, al termine della partita, per fotografare la squadra;

ANNA TROCCHIA, calciatrice della società ASD Woman Napoli C5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e art. 21, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, in pendenza di squalifica, partecipava alla gara tra Woman Napoli C5 – Futsal Wolves C5, disputata il 01.05.2022 e valida per il campionato di serie A2 femminile girone D, colpendo, prima con uno spintone e poi con uno schiaffo, l’avversaria IERVOLINO Alessia nonché per aver svolto le incombenze pre gara dell’incontro suddetto relative alla preparazione del campo e alla presentazione delle divise;

ASD WOMAN NAPOLI C5, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Devastato, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD WOMAN NAPOLI C5, e dai Sig.ri Emilio BUONOCORE, Ciro MATTIELLO e Anna TROCCHIA; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Emilio BUONOCORE, di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione per il Sig. Ciro MATTIELLO, di giornate 4 (quattro) di squalifica per la Sig.ra Anna TROCCHIA, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD WOMAN NAPOLI C5; - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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