FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 105/AA del 20/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – D’alessio PELLEGRINO A.S.D. CAMEROTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 892 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Davide PELLEGRINO, Enzo D’ALESSIO, e della società A.S.D. CAMEROTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE PELLEGRINO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. CAMEROTA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. CAMEROTA, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Enzo D’Alessio nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CAMEROTA alla gara Atletico San Marco – Camerota del 20.11.2021 valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. CAMEROTA in occasione della gara Atletico San Marco – Camerota del 20.11.2021, valevole per il Campionato di Terza Categoria, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Enzo D’Alessio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

ENZO D’ALESSIO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. CAMEROTA, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CAMEROTA, alla gara Atletico San Marco – Camerota del 20.11.2021 valevole per il Campionato di Terza Categoria senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. CAMEROTA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione commessi e posti in essere dai Sigg. Davide PELLEGRINO e ENZO D’ALESSIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide PELLEGRINO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CAMEROTA, e dal Sig. Enzo D’Alessio;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide PELLEGRINO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Enzo D’ALESSIO, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. CAMEROTA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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