FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 106/AA del 20/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ANNUNZIATA S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 854 pfi 21-22 adottato nei confronti della Sig.ra Elena ANNUNZIATA e della società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ELENA ANNUNZIATA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Eduardo Matafora, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla S.S. GIUGLIANO 1928 S.R.L. in occasione della gara A.S.D. Giugliano Calcio 1928 - Raffaele Sergio Academy disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone D del Campionato Regionale Maschile Under 17; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione commessi e posti in essere dalla Sig.ra Elena ANNUNZIATA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Elena ANNUNZIATA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Elena ANNUNZIATA, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato U17 nazionale per la società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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