FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 109/AA del 27/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – Giuseppe DE LUCIA Ciro DE LUCIA ASD DE LUCIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 893 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Ciro Antonio DE LUCIA, Giuseppe DE LUCIA e della società A.S.D. DE LUCIA avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO ANTONIO DE LUCIA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. De Lucia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. De Lucia, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Sebastian Raul Golaise nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. De Lucia alla gara Atletico De Lucia – Oasi Sanfeliciana del 13.2.2022, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 Provinciale; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

GIUSEPPE DE LUCIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. De Lucia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. De Lucia in occasione della gara Atletico De Lucia – Oasi Sanfeliciana del 13.2.2022, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 Provinciale nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sebastian Raul Golaise, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; A.S.D. DE LUCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg.ri Ciro Antonio De Lucia e Giuseppe De Lucia ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Sebastian Raul Golaise ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ciro Antonio DE LUCIA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. DE LUCIA, e dal Sig. Giuseppe DE LUCIA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Ciro Antonio DE LUCIA, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Giuseppe DE LUCIA, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società A.S.D. DE LUCIA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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