FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 112/AA del 31/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BOSAZZI ASD LIVENTINA SAN ODORICO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Ivan BOSAZZI e della società A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO avente ad oggetto la seguente condotta:

IVAN BOSAZZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Liventina San Odorico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara ASD Montereale Valcellina – ASD Liventina San Odorico del 24.4.2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, colpito volontariamente con il palmo della mano destra il montante centrale della porta dello spogliatoio, causando la rottura del vetro della stessa; A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Ivan BOSAZZI;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ennio ZANCHETTA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO e dal Sig. Ivan BOSAZZI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ivan BOSAZZI e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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