FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 116/AA del 02/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MAZURKEVYCH FUSCO ASD PIGNA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 863 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Andrea MAZURKEVYCH, della Sig.ra Carmela FUSCO, e della società A.S.D. PIGNA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA MAZURKEVYCH, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Calcio Pigna, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio alla gara Napoli United - Pigna Calcio, disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

CARMELA FUSCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pigna Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Andrea Mazurkevych, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Napoli United - Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Rosario De Santis nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio in occasione quantomeno della gara Napoli United - Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16;

A.S.D. PIGNA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserata la sig.ra Carmela Fusco e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Andrea Mazurkevych ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro Sarno esercente la potestà genitoriale del minore Andrea MAZURKEVYCH, e dalla Sig.ra Carmela FUSCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PIGNA CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andra MAZURKEVYCH, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Carmela FUSCO, di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PIGNA CALCIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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