FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 119/AA del 02/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BOLOGNA FC 1909 SPA DELFINO PESCARA1936

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 798 pf 21-22 adottato nei confronti delle società BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A. e DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata posta in essere dal Sig. Ely Sakho la condotta in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto ex artt. 39 e 40 delle N.O.I.F.;

DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata posta in essere dal Sig. Ely Sakho la condotta in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto ex artt. 39 e 40 delle N.O.I.F.;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio FENUCCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A., e dall’Avv. Flavia Tortorella, difensore munito di specifica procura, per conto della società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A. e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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