FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 121/AA del 03/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BONACCORSO REBBA ATALANTA BERGAMASCA PROTO ASD CLUB ENNA LIUZZO PIAZZA VELARDITA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 5 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano BONACCORSO, Luca REBBA, e della società A.S.D. ATALANTA BERGAMASCA CALCIO, dei Sigg. Francesco PROTO, e della società A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA, dei Sigg. Filippo LIUZZO, Walter PIAZZA e Alessandro VELARDITA, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO BONACCORSO, tesserato come allenatore per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 1, 3.2 e 6.9 del C.U. n. 5 SGS del 29.07.2021, per aver organizzato, in nome e per conto della Soc. Atalanta Calcio Bergamasca, delle amichevoli in data 21.05.22 e 22.05.22 con la partecipazione della A.S.D. Football Club Enna senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale e senza controllare, e quindi permettendo, la partecipazione, senza il relativo nulla osta, alle suddette amichevoli organizzate nel centro sportivo della Soc. Atalanta Bergamasca Calcio di “Zingonia” (BG), e ad un allenamento svolto sempre nel centro di Zingonia in data 23.05.22, di tre soggetti – nello specifico i Sig.ri Liuzzo Filippo, Piazza Walter e Velardita Alessandro – tesserati come calciatori con la A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina e non con la A.S.D. Football Club Enna, società quest’ultima con la quale hanno disputato le suddette amichevoli e il suddetto allenamento;
LUCA REBBA, tesserato come allenatore per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 1, 3.2 e 6.9 del C.U. n. 5 SGS del 29.07.2021, per aver organizzato, in nome e per conto della Soc. Atalanta Calcio Bergamasca, delle amichevoli in data 21.05.22 e 22.05.22 con la partecipazione della A.S.D. Football Club Enna senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale e senza controllare, e quindi permettendo, la partecipazione, senza il relativo nulla osta, alle suddette amichevoli organizzate nel centro sportivo della Soc. Atalanta Bergamasca Calcio di “Zingonia” (BG), e ad un allenamento svolto sempre nel centro di Zingonia in data 23.05.22, di tre soggetti – nello specifico i Sig.ri Liuzzo Filippo, Piazza Walter e Velardita Alessandro – tesserati come calciatori con la A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina e non con la A.S.D. Football Club Enna, società quest’ultima con la quale hanno disputato le suddette amichevoli e il suddetto allenamento;
A.S.D. ATALANTA BERGAMASCA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai sig.ri Bonaccorso Stefano e Rebba Luca così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; FRANCESCO PROTO, Presidente e Rappresentante legale della società A.S.D. Football Club Enna all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 1, 3.2 e 6.9 del C.U. n. 5 SGS del 29.07.2021, per aver consentito l’organizzazione, di comune accordo con la Soc. Atalanta Calcio Bergamasca, delle amichevoli in data 21.05.22 e 22.05.22 con la partecipazione della A.S.D. Football Club Enna senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale e aver permesso, senza il relativo nulla osta, la partecipazione alle suddette amichevoli organizzate nel centro sportivo della Soc. Atalanta Bergamasca Calcio di “Zingonia” (BG) di tre soggetti – nello specifico i Sig.ri Liuzzo Filippo, Piazza Walter e Velardita Alessandro – tesserati come calciatore con la A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina e non con la A.S.D. Football Club Enna (società con la quale hanno disputato le suddette amichevoli); il Sig. Proto risponde anche della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, 40 e 118 delle NOIF del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito ai Sig.ri Liuzzo Filippo, Piazza Walter e Velardita Alessandro di allenarsi, senza oltretutto il relativo nulla osta, nella s.s. 21/22 con la Soc. A.S.D. Football Club Enna nonostante che gli stessi fossero tesserati come calciatori nella suddetta stagione sportiva con la A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina;
A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Proto Francesco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonché, da altro tesserato;
FILIPPO LIUZZO, calciatore tesserato, per la A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, 40 e 118 delle NOIF, per essersi tesserato per la Soc. ASD Fausto Coppi affiliata all'ente di promozione sportiva C.S.I. e, conseguentemente, essersi allenato nella s.s. 21/22 con la A.S.D. Football Club Enna e aver partecipato sempre con la A.S.D. Football Club Enna nelle date del 21.05.22 e 22.05.22 alle amichevoli disputate nel centro sportivo della Soc. Atalanta Bergamasca Calcio di “Zingonia” nonostante fosse tesserato nella suddetta stagione sportiva 21/22 con la Soc. A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina;
WALTER PIAZZA, calciatore tesserato per la A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, 40 e 118 delle NOIF, per essersi tesserato per la Soc. ASD Fausto Coppi affiliata all'ente di promozione sportiva C.S.I. e, conseguentemente, essersi allenato nella s.s. 21/22 con la A.S.D. Football Club Enna e aver partecipato sempre con la A.S.D. Football Club Enna nelle date del 21.05.22 e 22.05.22 alle amichevoli disputate nel centro sportivo della Soc. Atalanta Bergamasca Calcio di “Zingonia” nonostante fosse tesserato nella suddetta stagione sportiva 21/22 con la Soc. A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina;
ALESSANDRO VELARDITA, calciatore tesserato per la A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, 40 e 118 delle NOIF per essersi tesserato per la Soc. ASD Fausto Coppi affiliata all'ente di promozione sportiva C.S.I. e, conseguentemente, essersi allenato nella s.s. 21/22 con la A.S.D. Football Club Enna e aver partecipato sempre con la A.S.D. Football Club Enna nelle date del 21.05.22 e 22.05.2221.05.22 e 22.05.22 alle amichevoli disputate nel centro sportivo della Soc. Atalanta Bergamasca Calcio di “Zingonia” nonostante fosse tesserato nella suddetta stagione sportiva 21/22 con la Soc. A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Stefano BONACCORSO e Luca REBBA, e dal Sig. Luca Percassi, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ATALANTA BERGAMASCA CALCIO, dal Sig. Francesco PROTO in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante per conto della società A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA; dei Sigg. Filippo LIUZZO, Walter PIAZZA e Alessandro VELARDITA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di squalifica per il Sig. Stefano BONACCORSO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Luca REBBA, di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società A.S.D. ATALANTA BERGAMASCA CALCIO, di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig Francesco PROTO, di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Filippo LIUZZO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Walter PIAZZA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro VELARDITA;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.