FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 124/AA del 07/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VITALE MARTUSCIELLI ASD AKROPOLIS 2021 (Già ASD PERDIFUMO) (002)
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 865 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Gianmarco VITALE, Alfonso MARTUSCIELLI e della società A.S.D. AKROPOLIS 2021 (già A.S.D. PERDIFUMO), avente ad oggetto la seguente condotta: GIANMARCO VITALE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Perdifumo, oggi denominata A.S.D. Akropolis 2021, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Perdifumo, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Alfonso Martusciello, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Perdifumo alla gara Perdifumo – Ascea 2018 del 7.5.2022, valevole per il Campionato Regionale Campania di Seconda Categoria; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Perdifumo, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Carmine Giabo nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Perdifumo in occasione quantomeno della gara Perdifumo – Ascea 2018 del 7.5.2022, valevole per il Campionato Regionale Campania di Seconda Categoria; ALFONSO MARTUSCIELLI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Perdifumo, oggi denominata ASD Akropolis 2021, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Perdifumo alla gara, Perdifumo – Ascea 2018 disputata in data 7.5.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; A.S.D. AKROPOLIS 2021 (già A.S.D. PERDIFUMO), per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianmarco VITALE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AKROPOLIS 2021 (già A.S.D. PERDIFUMO) e dal Sig. Alfonso MARTUSCIELLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianmarco VITALE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alfonso MARTUSCIELLI, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. AKROPOLIS 2021 (già A.S.D. PERDIFUMO);
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.