FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 125/AA del 09/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – NYANG VALENTINO ASD RINASCITA REFUGEES

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 831 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Baye Hassane NYANG, Mario VALENTINO e della società A.S.D. RINASCITA REFUGEES, avente ad oggetto la seguente condotta: BAYE HASSANE NYANG, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Rinascita Refugees, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Alessano – A.S.D. Rinascita Refugees del 27.3.2022 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Lecce, materialmente compilato la distinta di cortesia della squadra schierata dalla A.S.D. Rinascita Refugees, poi consegnata alla società ASD Alessano, nella quale inseriva il nominativo del calciatore sig. Aimad El Azaoui, regolarmente tesserato per la ASD Rinascita Refugees, alterando il nome in Aimad Elazaimad; MARIO VALENTINO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Rinascita Refugees, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Alessano – A.S.D. Rinascita Refugees del 27.3.2022 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Lecce, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Rinascita Refugees, sottoscritto la distinta di cortesia della squadra schierata dalla propria società di appartenenza consegnata alla ASD Alessano, nella quale è stato erroneamente inserito il nominativo del calciatore sig. Aimad El Azaoui, regolarmente tesserato per la ASD Rinascita Refugees, con alterazione del nome in Aimad Elazaimad;

A.S.D. RINASCITA REFUGEES, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PALMA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RINASCITA REFUGEES, e dai Sig.ri Baye Hassane NYANG e Mario VALENTINO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Mario VALENTINO, di giornate 1 (una) di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Baye Hassane NYANG e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. RINASCITA REFUGEES;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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