F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFNT del 7 Dicembre 2022 (motivazioni) – Roberta Costadura / SSDARL Women Lecce – Reg. Prot. 11/TFN-ST

Decisione/0013/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0011/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Nicola Grasso – Componente (Relatore)

Angelo Perta – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 novembre 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla calciatrice Roberta Costadura (n. 15.1.2003 – matr. 6538689) nei confronti della società SSDARL Women Lecce (matr. 720558) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento Del Giudizio

Con ricorso datato 15 ottobre 2022, iscritto al ruolo di questo Tribunale in pari data, ritualmente notificato alla controparte, la calciatrice Roberta Costadura chiedeva lo svincolo dalla società SSDARL Women Lecce, ai sensi dell’art. 111 NOIF, per aver trasferito da più di un anno la propria residenza presso il Comune di Rende (CS), sito in altra regione e in provincia non limitrofa rispetto a quella della precedente residenza.

A sostegno della domanda veniva allegato il certificato di residenza della calciatrice, rilasciato in data 19 settembre 2022, dal quale risultava la residenza della stessa, a quella data, nel Comune di Rende e veniva, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale la calciatrice Roberta Costadura dichiarava di essere iscritta al secondo anno del corso di laurea in Scienza della Nutrizione presso l’Università della Calabria e di aver sostenuto, nel corso del 2022, cinque esami con esito positivo. All'udienza dell’11 novembre 2022 presenziava l’avv. Filippo Pirisi, in rappresentanza della calciatrice Roberta Costadura.

Nessuno si costituiva per la società SSDARL Women Lecce.

Il Collegio rappresentava all’avv. Pirisi che in atti non era presente il certificato storico del Comune di Rende che attestasse il decorso ininterrotto di un anno nella nuova residenza della calciatrice dallo stesso assistita.

L’avv. Pirisi, riconosciuta la mancanza di tale documento, chiedeva al Tribunale il rinvio ad altra udienza al fine di assolvere all’incombente istruttorio richiesto.

Il Collegio accoglieva l’istanza formulata dall’avv. Pirisi e disponeva il rinvio dell’udienza.

L’avv. Pirisi, in data 19 novembre, depositava certificato storico di residenza della calciatrice Roberta Costadura, rilasciato dal Comune di Rende (CS) e datato 17 novembre 2022, che ne certificava la residenza ininterrotta presso lo stesso Comune a far data dal 30 settembre 2021, per immigrazione da Lecce. All’udienza del 29 novembre nessuno è comparso.

Motivi Della Decisione

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto per i seguenti motivi.

In merito alla richiesta di svincolo, dal certificato storico di residenza risulta che la calciatrice Roberta Costadura si è trasferita dal Comune di Lecce, sito nella Regione Puglia, al Comune di Rende, in Provincia di Cosenza, sito nella Regione Calabria, a far data dal 30 settembre 2021, data precedente di oltre un anno la richiesta di svincolo inoltrata a questo Tribunale in data 15 ottobre 2022. Ad integrazione di quanto certificato sul piano anagrafico, la calciatrice ha anche autocertificato la propria iscrizione al corso di laurea in Scienza della Nutrizione presso l’Università della Calabria, avente sede a Rende, per dimostrare che il trasferimento di residenza sia dovuto a motivi di studio.

Va, quindi, rilevato che il nuovo comune di residenza, Rende, è situato in provincia di Cosenza e nella regione Calabria, mentre il comune della precedente residenza era Lecce, capoluogo di provincia, situato nella Regione Puglia.

Pertanto, dato che il comune della nuova residenza e quello della precedente residenza si trovano in Regioni diverse e in province non limitrofe e che è trascorso più di un anno dall’effettivo cambio di residenza, risultano sussistenti sia il presupposto geografico che il presupposto temporale  richiesti dall’art. 111, primo comma, delle NOIF, che prevede testualmente che: II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza.

Per la natura della controversia e per la mancata costituzione in giudizio della società potenziale controinteressata, le spese di giudizio possono trovare integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla calciatrice Roberta Costadura e, per l’effetto, dichiara lo svincolo della stessa dalla società SSDARL Women Lecce ai sensi dell’art. 111 NOIF, a far data dal 15 ottobre 2022.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Nicola Grasso                                                        Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 7 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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