F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 073/CSA pubblicata del 7 Dicembre 2022 – F.C. Aprilia Racing Club s.r.l.

Decisione n. 073/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 101/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 101/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Aprilia Racing Club s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 60 del 29.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2022, l’avv. Patrizio Leozappa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Aprilia Racing Club s.r.l. ha proposto reclamo urgente avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive inflitta al calciatore Irlian Ceka dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 60 del 29.11.2022, in relazione alla gara del 27.11.2022 del Campionato di Serie D, Girone G, tra la Aprilia Racing Club s.r.l. e il Real Monterotondo Scalo, terminata con il risultato di 2 a 1.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Espulso per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava nei confronti del Direttore di gara.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione da tre a due giornate, ritenendola eccessivamente afflittiva e contestando le risultanze del referto arbitrale.

Mancherebbe infatti nella fattispecie un comportamento violento, atteso che, per un verso, il calciatore sanzionato si sarebbe limitato ad allontanare l’avversario dal portiere della propria squadra, caduto a terra dopo aver subito un fallo di gioco e, per altro verso, l’espressione usata all’atto della comminatoria del provvedimento di espulsione sarebbe stata una mera protesta priva di ogni offensività o minaccia e tesa unicamente a giustificare il proprio operato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” in ordine ai fatti accaduti e al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ex art. 61, comma 1, C.G.S..

Si legge, infatti, nel referto arbitrale che “A gioco fermo spinge con vigoria spropositata alle spalle e con forte intensità in segno di sfida un giocatore avversario. Dopo la notifica dell’espulsione protesta nei miei confronti dicendo <<ma che stai a fa>>”.

Un tale gesto, connotato da vigoria spropositata e da forte intensità, attingendo l’avversario alle spalle, configura una condotta violenta del calciatore, posta in essere intenzionalmente (“in segno di sfida”) e, quindi, nel suo complesso idonea ad arrecare danno, per la quale l’art. 38 C.G.S. prevede una sanzione minima di tre giornate di squalifica.

Tanto basta per ritenere congrua la sanzione comminata dal Giudice sportivo, senza che possa assumere rilievo, pertanto, l’ulteriore espressione di protesta del calciatore espulso che, peraltro, effettivamente non trascende né nell’ingiuria, né nella condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, così evitando al calciatore Ceka di incorrere nell’ulteriore sanzione prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

                                                                         

                                                                      IL PRESIDENTE ESTENSORE

                                                                           Patrizio Leozappa

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it