DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 10.11.2022 – Delibera – GARA DEL 01/11/2022: ASD CANOSA A5 – SICURLUBE FUTSAL ARL Reclamo proposto dalla Società: Canosa A5
GARA DEL 01/11/2022: ASD CANOSA A5 – SICURLUBE FUTSAL ARL
Reclamo proposto dalla Società: Canosa A5
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. CANOSA A 5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 19/07/2022 per le gare del campionato di Serie A2, in forza delle quali è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 9 (nove) giocatori formati. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società convenuta SICURLUBE FUTSAL A R.L., è emerso che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione soltanto n.8 calciatori formati, numero inferiore a quello minimo previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie A2 per il quale “è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 9 (nove) calciatori formati” Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 208 del 03/11/2022 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla SICURLUBE FUTSAL A R.L., la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.