Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 47 del 19/07/2022

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte di Appello Territoriale del Comitato Regionale Toscana, non notificata e pubblicata nel solo C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, con la quale sono stati confermati, con identica motivazione, i provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicati nel C.U. n. 38 del 2 dicembre 2021 del predetto Comitato nei confronti di F. M. (Calciatore espulso), squalifica fino al 2 dicembre 2022, e nei confronti di F.M., P.i A. e S. L.(calciatori non espulsi), squalifica fino al 2 dicembre 2022.

Impugnazione Istanza: U.S. Massese 1919 SSDRL / FIGC

Massima: ..va ritenuto inammissibile il quarto motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta una violazione di diritto per la mancata valutazione e/o applicazione della richiesta di attenuante ex articolo 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla giovane età dei tesserati coinvolti. Anche in questo caso va rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l’inapplicabilità al caso di specie della invocata circostanza attenuante, di cui all’art. 13, comma 2, CGS, avendo tenuto in debito conto, a fronte della giovane età dei calciatori coinvolti, la particolare gravità dell’episodio nel suo complesso e, soprattutto, le modalità con  le  quali l’azione violenta è stata posta in essere, tanto da qualificarlo come un vero e proprio pestaggioin danno del calciatore avversario, nonostante lo stesso fosse riverso a terra e privo di difese. Peraltro, va ricordato, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, l’orientamento consolidato del Collegio circa la inapplicabilità della diminuente legata alla giovane età dell’atleta, laddove la condotta lesiva assuma carattere di particolare aggressività e violenza (come congruamente accertato dalla Corte territoriale), in quanto una eventuale riduzione della sanzione sarebbe in contrasto con lo spirito della corretta educazione sportiva (Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 46/2017; in termini analoghi, più recentemente, Sezione Prima, decisione n. 102/2021). Stante la palese insussistenza del vizio denunciato, il relativo motivo va ritenuto inammissibile.

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