FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 135/AA del 11/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MORFU’ ASD ACADEMY ROSSANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 832 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MORFÙ e della società A.S.D. ACADEMY ROSSANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MORFÙ, all’epoca dei fatti allenatore per la società ASD Rossanese, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur essendo regolarmente tesserato con la società ASD Rossanese, la funzione di Allenatore sia della squadra della società ASD Rossanese nonché della squadra della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto l’attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022;

A.S.D. ACADEMY ROSSANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Stefania CORREALE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY ROSSANO, e dal Sig. Giuseppe MORFÙ;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica da per il Sig. Giuseppe MORFÙ e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY ROSSANO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti

 

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