FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 136/AA del 14/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ZIPPO ASD ALBANOVA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 870 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe ZIPPO e della società A.S.D. ALBANOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE ZIPPO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Albanova Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Albanova Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Ferdinando Amato De Serpis, nonché per aver consentito, o comunque non impedito che lo stesso calciatore prendesse parte nella fila della squadra schierata dalla A.S.D. Albanova Calcio alla gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Albanova Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Luca Tagliafierro nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Albanova Calcio in occasione quantomeno della gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16;

A.S.D. ALBANOVA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale sono stati posti in essere, dal proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Giuseppe Zippo e dai Sig.ri Luca Tagliafierro e Ferdinando Amato De Serpis, gli atti ed i comportamenti contestati nel citato provvedimento; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe ZIPPO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALBANOVA CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ZIPPO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. ALBANOVA CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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