FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 137/AA del 14/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – D’apolito DAVANZO NAPOLITANO ASD ATLETICO BAIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 895 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano NAPOLITANO, Stefano D’APOLITO, Salvatore D’AVANZO e della società A.S.D. ATLETICO BAIANO 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO NAPOLITANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Baiano 2021, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Baiano 2021, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Salvatore D’Avanzo; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, la partecipazione dello stesso nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Baiano 2021 alla gara Atletico Baiano 2021 – Real Sasso ‘12 del 20.3.2022 valevole per il Campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
STEFANO D’APOLITO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico Baiano 2021, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Baiano 2021 in occasione della gara Atletico Baiano 2021 – Real Sasso ‘12 del 20.3.2022 valevole per il Campionato di Seconda Categoria nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Salvatore D’Avanzo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
SALVATORE D’AVANZO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico Baiano 2021, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; per avere lo stesso preso parte nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Baiano 2021 alla gara valevole per il Campionato di Seconda Categoria Atletico Baiano 2021 – Real Sasso ‘12 del 20.3.2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
A.S.D. ATLETICO BAIANO 2021, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano NAPOLITANO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO BAIANO 2021 e dai Sig.ri Stefano D’APOLITO e Salvatore D’AVANZO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano NAPOLITANO, di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano D’APOLITO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore D’AVANZO, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. ATLETICO BAIANO 2021;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.